Cassazione Civile, Ordinanza n. 32366/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un precedente accordo sindacale del 4.6.1998 che prevedeva, in caso di nuove assunzioni, un diritto di prelazione alla riassunzione in favore di un ex dipendente. Il lavoratore, cessato il rapporto con la società originaria e assunto da altra società, ha ottenuto in passato una sentenza che riconosceva il diritto ad essere riassunto con decorrenza dal 22.6.2001. In sede esecutiva ha intimato precetto alla società affinché lo assumesse, ma la società ha proposto opposizione. Nel giudizio di merito il lavoratore ha anche formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per la tardiva attuazione del diritto di prelazione. La Corte d'appello ha ritenuto: a) che l'obbligo fosse stato spontaneamente eseguito dalla società nei limiti del giudicato; b) che il risarcimento del danno fosse prescritto per il periodo anteriore al decennio precedente la domanda riconvenzionale; c) che, per il residuo, non fosse provato alcun danno economico, professionale o biologico. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto sei motivi: nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo e mancato deposito del provvedimento fuori udienza; violazione dell'onere della prova e dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro; nullità/erroneità della CTU per il mancato uso delle buste paga e dei dati retributivi; omesso esame di fatto decisivo sul premio di partecipazione; omesso esame degli atti interruttivi della prescrizione; violazione del giudicato e dell'onere probatorio quanto all'attuazione dell'obbligo di riassunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il sesto, accolto il quinto e dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. In sintesi, è stata ritenuta fondata la censura relativa alla mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, delle diffide prodotte dal lavoratore, potenzialmente idonee a interrompere il corso della prescrizione del credito risarcitorio. La Suprema Corte ha invece escluso la nullità della decisione per il rito telematico emergenziale, ritenendo equipollente al dispositivo in udienza il deposito telematico del dispositivo stesso; ha inoltre ritenuto inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio motivazionale, miravano a contestare una "doppia conforme" o una diversa interpretazione del giudicato esterno.
Norme richiamate
la dedotta nullità della sentenza non sussiste quando il provvedimento sia stato validamente adottato e depositato secondo le forme speciali previste per la trattazione scritta emergenziale.
art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020
consente lo svolgimento dell'udienza civile mediante scambio di note scritte e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
conversione del d.l. n. 18/2020, richiamata quale base normativa della disciplina emergenziale applicata al deposito del dispositivo.
il deposito telematico del dispositivo è equipollente alla lettura del dispositivo in udienza nel rito del lavoro.
richiamato dal ricorrente come fondamento dei poteri istruttori ufficiosi del giudice del lavoro; la Corte non lo ritiene violato nella parte assorbita.
invocato per contestare la valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento; la censura è stata assorbita o resa inammissibile a seconda del motivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la deduzione di motivazione apparente, contraddittoria o mancante è inammissibile se veicolata in modo promiscuo e se si risolve in una critica al merito o al vizio ex art. 360, n. 5.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte distingue tali censure dal vizio motivazionale e ne valuta l'ammissibilità in concreto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per le dedotte nullità processuali; la Corte esclude la nullità della sentenza e considera inammissibili alcune censure per cumulo improprio di vizi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo; non permette una nuova valutazione del merito né la revisione di questioni precluse da "doppia conforme".
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
richiede la specifica indicazione del precetto violato e della sede del giudicato o del fatto storico rilevante, a pena di inammissibilità.
impone il deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda; la Corte valorizza il deposito delle diffide prodotte anche in cassazione.
la domanda giudiziale interrompe la prescrizione; la Corte rileva che la Corte d'appello aveva attribuito rilievo solo a tale atto, trascurando le diffide.
le diffide stragiudiziali possono costituire atti interruttivi della prescrizione se idonee a manifestare la volontà di far valere il diritto.
la violazione del giudicato può essere denunciata solo con specifica indicazione del precetto sostanziale e del contenuto del giudicato stesso; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio del giusto processo e del dovere di motivazione e corretto accertamento dei fatti.
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente a sostegno delle garanzie del giusto processo; non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento dei motivi esaminati.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la decisione assunta nella camera di consiglio con successivo deposito telematico del dispositivo è equipollente alla lettura del dispositivo in udienza, quando la trattazione scritta sia svolta nel rispetto della disciplina emergenziale applicabile.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su differenti ragioni di fatto.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico, della sua emersione negli atti, del momento della sua deduzione e della sua decisività; non è sufficiente una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La prescrizione può essere interrotta non solo dalla domanda giudiziale, ma anche da diffide stragiudiziali idonee a manifestare in modo univoco la volontà di far valere il diritto; il giudice deve esaminare tali atti se ritualmente prodotti e rilevanti.
- La censura di violazione del giudicato sostanziale è inammissibile se non vengono specificamente indicati il contenuto del giudicato, il precetto violato e gli elementi interpretativi rilevanti; non è consentita una mera contestazione del modo in cui il giudice di merito ha ricostruito la portata del titolo.
- Le questioni relative alla corretta quantificazione del danno e alla valutazione della CTU non possono essere riesaminate in cassazione come se si trattasse di un terzo grado di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale o delle violazioni di legge effettivamente dedotte.
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