Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20575/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Una banca, poi succeduta nel rapporto da soggetti cessionari nell'ambito di una cartolarizzazione, aveva agito in revocatoria ordinaria e in via principale anche per simulazione assoluta contro alcuni atti di trasferimento immobiliare compiuti da un debitore fideiussore e dalla coniuge in favore delle figlie, con riserva di usufrutto, e in favore di altro soggetto per un secondo immobile. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria solo per il primo atto; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello del debitore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato il consilium fraudis in capo alle figlie tramite presunzioni asseritamente non gravi, precise e concordanti; 2) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la vendita sarebbe stata strumentale al pagamento di debiti scaduti e quindi non revocabile, poiché il prezzo era destinato a soddisfare crediti del venditore; 3) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2901 c.c. per non avere ritenuto provato per presunzione che la vendita fosse l'unica risorsa disponibile per estinguere il debito. Il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione del materiale indiziario e la qualificazione della fattispecie revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del compendio indiziario e degli accertamenti di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. In particolare, la critica sulle presunzioni relative alla consapevolezza fraudolenta delle acquirenti e alla strumentalità della vendita al pagamento di debiti scaduti non evidenziava un vero errore di sussunzione, ma soltanto una diversa lettura dei fatti. La Corte ha inoltre rilevato che la decisione impugnata aveva già spiegato perché l'atto non poteva rientrare nell'orientamento invocato dal ricorrente, poiché al momento della vendita il debitore disponeva ancora di altri immobili e non era provato che il prezzo fosse destinato al soddisfacimento del debito. Condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    La censura sulla presunzione è inammissibile quando non denuncia un errore di sussunzione dei fatti sotto la regola legale, ma mira solo a ottenere una diversa valutazione degli indizi.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione della norma ricorre solo se il giudice utilizza come presunzioni gravi, precise e concordanti elementi che non lo sono, oppure viceversa disconosce tali requisiti a indizi che li possiedono; non è consentito il riesame del merito dell'inferenza presuntiva.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche su crediti non ancora liquidi o certi; la configurabilità dell'eventus damni e del consilium fraudis va apprezzata in concreto, senza automatismi, sulla base della situazione patrimoniale del debitore e della consapevolezza del terzo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente come parametro invocato a sostegno della doglianza, senza autonoma statuizione specifica della Corte sul contenuto precettivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente come parametro invocato a sostegno della doglianza, senza autonoma statuizione specifica della Corte sul contenuto precettivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il motivo per violazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale non può essere utilmente dedotto se la critica concerne in realtà il convincimento di merito e non un effettivo error in procedendo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha escluso che il ricorrente avesse indicato un vero errore sulla ripartizione dell'onere probatorio, trattandosi di richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per ribadire che il controllo di legittimità riguarda l'esistenza di una motivazione non apparente, perplessa o contraddittoria, non la sufficienza del convincimento espresso.

  • art. 186-ter c.p.c.

    È menzionato come base dell'ordinanza di pagamento richiamata nel fatto storico a fondamento del credito azionato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale indiziario: la Corte può sindacare solo l'erronea sussunzione dei fatti nella regola della presunzione, non il peso o l'attendibilità degli indizi.
  • La violazione dei criteri della presunzione semplice ricorre solo quando il giudice di merito qualifichi come gravi, precisi e concordanti elementi che non lo sono, oppure escluda tali requisiti a indizi che li presentano; altrimenti la doglianza è un mero dissenso sul merito.
  • L'azione revocatoria ordinaria può colpire anche atti di disposizione compiuti dal debitore verso familiari quando, in concreto, l'operazione sottragga beni alla garanzia patrimoniale e risulti la consapevolezza del pregiudizio; la prova della finalità satisfattiva del prezzo non può essere meramente assertiva e deve emergere con riferimento all'intera situazione patrimoniale del debitore.
  • Per invocare l'esenzione dalla revocatoria dell'alienazione destinata a pagare debiti scaduti, non basta allegare genericamente che il prezzo sia servito al pagamento del debito: occorre dimostrare che la cessione costituiva l'unico mezzo disponibile per estinguere l'obbligazione e che l'operazione era effettivamente strumentale a tale scopo.
  • Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito: se la sentenza impugnata espone una motivazione non apparente e logicamente plausibile, la Corte non può sostituire la propria lettura dei fatti e delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.