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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16000/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un soggetto aveva agito in primo grado contro la fondazione proprietaria di un immobile sito in Roma, sostenendo di avere formulato una proposta di acquisto che la fondazione avrebbe accettato, salvo poi stipulare un preliminare con il conduttore dell'immobile, al quale sarebbe stata concessa una prelazione volontaria. Chiedeva la risoluzione o comunque la dichiarazione di non opponibilità del preliminare stipulato con il conduttore, la cancellazione dai registri immobiliari, l'accertamento dell'avvenuta accettazione della propria proposta e la condanna ex art. 2932 c.c. al trasferimento dell'immobile, oltre al risarcimento dei danni in solido con il conduttore. Il tribunale aveva rigettato le domande e condannato l'attore al risarcimento dei danni in favore sia della fondazione sia del conduttore; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132 e 118 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza per mancata o apparente motivazione, assumendo che la corte territoriale non avrebbe esaminato un motivo di appello relativo all'inesistenza di un danno risarcibile in favore della fondazione, anche perché a quest'ultima era stato riconosciuto il diritto ai canoni verso il conduttore e il ricorrente era già stato condannato a risarcire quest'ultimo per importi corrispondenti. Con il secondo motivo, subordinato, ha denunciato violazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c., sostenendo che la liquidazione del danno alla fondazione fosse comunque illegittima e ingiusta, anche nell'ipotesi di motivazione per relationem alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la doglianza di omessa pronuncia non individuava in modo autosufficiente e specifico la censura di appello asseritamente trascurata: il passaggio dell'atto di appello riportato nel ricorso era ritenuto generico, privo di autonoma specificità e non riconducibile a una censura che investisse chiaramente la decisione di primo grado. La Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente e inequivocabilmente formulata e trascritta nei suoi esatti termini, con puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti, non potendo la Corte supplire all'onere di allegazione della parte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per ragioni conseguenziali, poiché subordinato alle medesime premesse del primo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato quale base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita

  • art. 111 Cost.

    invocato per sostenere il difetto di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'omessa pronuncia è configurabile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente e specificamente proposta e il ricorso la riporti in modo autosufficiente

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme agli altri parametri sul dovere di motivazione

  • art. 360 c.p.c.

    fatto valere per violazione di legge

  • art. 360 c.p.c.

    fatto valere per nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno risarcibile

  • art. 1223 c.c.

    richiamato come parametro per la determinazione del danno conseguenza

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento all'onere della prova sul danno

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in funzione del requisito di specificità dei motivi di appello

  • art. 360-bis c.p.c.

    evocato a sostegno dell'esigenza di rigorosa delimitazione delle censure in cassazione

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per l'onere di indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda, eccezione o censura di merito sia stata specificamente e inequivocabilmente proposta nei precedenti gradi di giudizio e sia trascritta nel ricorso nei suoi esatti termini, con puntuale indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti.
  • La Corte di cassazione non può supplire alle carenze di allegazione del ricorrente, né svolgere un'autonoma ricerca negli atti per ricostruire il contenuto della censura asseritamente non esaminata dal giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso che si fondi su una pretesa motivazione apparente o su una omessa pronuncia è inammissibile quando, in realtà, ciò che si lamenta non è chiaramente riferibile a una specifica statuizione della sentenza impugnata.
  • La censura relativa alla liquidazione del danno è inammissibile se è costruita in via derivata sulla stessa carenza di specificità del motivo principale e non introduce un'autonoma critica adeguatamente autosufficiente.
  • Nel giudizio di appello e di legittimità, i requisiti di specificità dei motivi e di autosufficienza del ricorso sono essenziali per delimitare il thema decidendum e consentire il controllo di legittimità senza trasformare la Corte in giudice istruttore del fatto processuale.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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