Cassazione Civile, Ordinanza n. 09631/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di somme dovute in relazione a un finanziamento concesso a una società. Il ricorrente, che aveva opposto il decreto, sosteneva di non avere assunto una fideiussione personale, ma di aver sottoscritto la scrittura del 9 marzo 2010 soltanto in qualità di rappresentante della società, valorizzando l'apposizione del timbro sociale accanto alla firma e deducendo di essere stato tratto in inganno dal funzionario bancario, che non gli avrebbe chiarito la natura della garanzia. In via subordinata contestava la prova del credito, lamentando che la banca non avesse prodotto gli estratti conto dell'intero rapporto ma solo un saldaconto e documenti riepilogativi, e contestava infine il computo degli interessi moratori dopo la risoluzione del contratto, assumendo che non potessero essere applicati al fideiussore al tasso contrattuale. La Corte d'appello aveva accolto l'appello della banca, ritenendo insussistente l'errore essenziale dedotto, sufficiente e chiaro il testo della scrittura, provata la consistenza del credito e corretto il calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza si risolveva in una diversa lettura del documento e non dimostrava il travisamento dei canoni ermeneutici; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a contestare la valutazione dei documenti e la motivazione in termini non più consentiti, oltre che privo di una specifica critica sull'art. 2697 c.c.; ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la risoluzione del contratto non esclude la debenza degli interessi moratori secondo il tasso convenuto sulle somme da restituire. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
La censura in cassazione sulla violazione dei canoni interpretativi richiede di indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.
L'interpretazione del contratto deve essere condotta secondo buona fede, tenendo conto dello scopo pratico perseguito dalle parti e della causa concreta.
L'elemento letterale va coordinato con l'interpretazione funzionale del contratto, in relazione allo scopo pratico dell'accordo.
La censura deve individuare correttamente il vizio relativo all'onere della prova; non è ammissibile una critica generica o la mera richiesta di una diversa lettura dei documenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma è deducibile in cassazione solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
La risoluzione del contratto comporta effetti liberatori per le prestazioni future e restitutori per quelle già eseguite, ma non esclude la computabilità degli interessi moratori sulle somme da restituire secondo il criterio della perpetuatio obligationis.
Sugli importi dovuti in restituzione possono essere calcolati gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal rapporto e secondo i principi richiamati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono le condizioni processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale è deducibile solo se il ricorrente indica con precisione quali canoni siano stati disattesi e in quale passaggio logico il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del documento.
- L'interpretazione del contratto deve valorizzare il dato letterale ma anche coordinarlo con gli ulteriori criteri ermeneutici, specie quelli funzionale e secondo buona fede, in modo da ricostruire lo scopo pratico dell'operazione negoziale; tuttavia, quando il testo è chiaro e coerente con la causa concreta, gli altri criteri non possono ribaltarne il significato.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato ai soli casi di anomalia motivazionale radicale, mentre non è più consentito censurare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Le contestazioni sulla prova del credito non possono tradursi in una generica critica alla valutazione dei documenti compiuta dal giudice di merito; quando si prospetti un errore percettivo del giudice, il rimedio appropriato può essere la revocazione, non il ricorso per cassazione.
- La risoluzione del contratto non elimina, di per sé, il diritto agli interessi moratori sulle somme da restituire: l'obbligazione restitutoria può essere gravata dagli interessi secondo il tasso convenuto o comunque secondo i criteri applicabili al rapporto, in base alla funzione restitutoria della risoluzione.
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