Cassazione Penale, Sentenza n. 11271/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata assolta dal Tribunale di Varese per il delitto di diffamazione (art. 599 c.p.) con motivazione che ricondusse l'azione a un errore putativo sul fatto (ex art. 59 c.p.) e alla provocazione: la pubblicazione di un post diffamatorio sarebbe stata mossa dall'erroneo convincimento dell'esistenza di un illecito altrui e dallo stato d'ira. In cassazione la Manzoni ha proposto quattro motivi: (1) vizio di costituzionalità dell'art. 593, comma 3, c.p.p. (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.; (2) violazione dell'art. 541 c.p.p. e vizio di motivazione per omissione di statuizione sul risarcimento del danno a favore della parte civile; (3) inosservanza degli artt. 43, 47, 595, 59 e 599 c.p. e vizio di motivazione: la fattispecie avrebbe dovuto essere qualificata come errore di fatto (art. 47 c.p.) con esclusione della responsabilità penale; (4) mancanza di prova della condotta materiale e della lesione dell'interesse tutelato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo (assorbente rispetto al primo e al quarto): la sentenza impugnata aveva riconosciuto che la ricorrente non aveva agito con dolo, ma tuttavia aveva configurato il reato di diffamazione; la Corte ha ricordato che il delitto di diffamazione richiede il dolo (anche generico), per cui in assenza di dolo il fatto non è penalmente configurabile. Ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo: ai sensi dell'art. 541 c.p.p. la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile è subordinata all'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento; nel caso in esame, la domanda civile era stata rigettata e pertanto il Tribunale non poteva condannare la Manzoni al pagamento delle spese della parte civile (al più avrebbe potuto disporre la compensazione per giusti motivi). In conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato, ha revocato la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile e ha disposto nulla sulle spese per la parte civile in questo grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 599 cod. pen. (diffamazione)
Il reato di diffamazione richiede il dolo (anche generico); in assenza di dolo la condotta non configura il reato.
art. 59 cod. pen. (errore putativo / provocazione)
La causa di non punibilità della provocazione ha natura di scusante che incide sulla rimproverabilità dell'agente ma non elimina l'illiceità del fatto; quindi non è equivalente a una scriminante che escluda il reato.
art. 47 cod. pen. (errore di fatto)
L'errore di fatto può escludere il dolo e quindi l'imputabilità; la Corte ha ritenuto rilevante che l'assenza di dolo affermata dal giudice primario impedisce la configurazione del reato.
comma 2 richiamato in motivazione
La disposizione richiede l'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento della parte civile come presupposto per condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile; se la domanda civile è rigettata, il giudice non può condannare l'imputato alle spese della parte civile, salvo giusti motivi di compensazione.
art. 593, comma 3 c.p.p. (inappellabilità dei proscioglimenti)
Contestato dalla ricorrente per possibile violazione dei diritti di difesa (art. 24 Cost.) e del principio di ragionevolezza/eguaglianza (art. 3 Cost.); nella sentenza di cassazione la questione è stata sollevata ma non è stata risolta, essendo il motivo assorbito da altri rilievi.
Richiamato in relazione all'art. 541 c.p.p. per definire l'ambito della compensazione delle spese: la compensazione è ammessa per giusti motivi, intesi come gravi ed eccezionali ragioni.
Disposizioni costituzionali (art. 3, art. 24, art. 111 Cost.)
Richieste dalla ricorrente per censurare l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e la possibile lesione del diritto di difesa e dell'uguaglianza; la Corte ha riportato le doglianze ma non le ha definite nel merito.
Riferimenti giurisprudenziali (Corte Costituzionale n. 85/2008, n. 26/2007, n. 363/1991, n. 77/2018; Cass. sez. 5 e sez. 2 pronunce richiamate)
Utilizzati nella discussione per illustrare i principi su impugnabilità, natura delle sentenze di proscioglimento e su come l'art. 541 c.p.p. sia stato interpretato dalla giurisprudenza; rafforzano il quadro interpretativo adottato dalla Corte di Cassazione nella decisione.
Massime di principio
- Il delitto di diffamazione richiede il dolo: se il giudice di merito riconosce l'assenza di dolo, la fattispecie non può essere ritenuta reato in sede penale.
- La provocazione (art. 59 c.p.) è una scusante che può eliminare la rimproverabilità ma non cancella l'illiceità del fatto; ciò può avere riflessi in sede civile (responsabilità risarcitoria) anche se cessa la responsabilità penale.
- Quando la parte civile chiede risarcimento e la domanda è rigettata, il giudice non può condannare l'imputato a rifondere le spese della parte civile salvo l'ipotesi di compensazione per giusti motivi (gravi ed eccezionali ragioni).
- Se si ritiene che la sentenza di merito contenga errori di diritto o di qualificazione della fattispecie (es. configurare un reato nonostante sia stata esclusa la presenza del dolo), è opportuno proporre impugnazione perché tali errori possono portare all'annullamento senza rinvio.
- Nel processo penale utile richiedere al giudice di merito una chiara statuizione sulla domanda civile e sulle spese, poiché omissioni o statuizioni incongrue possono essere efficacemente censurate in cassazione.
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