Cassazione Civile, Ordinanza n. 34783/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia origina da un'azione proposta da alcuni proprietari di terreni per ottenere il riconoscimento dell'usucapione di una servitù di passaggio pedonale su un viottolo che collegava due vie, sostenendo di esercitarla da oltre cinquant'anni. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione dichiarando l'acquisto per usucapione della servitù. I soccombenti in appello avevano quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sull'usucapione e sull'onere della prova, per non avere i giudici considerato la non contestazione di ostacoli materiali all'accesso al viottolo; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserito mutamento del thema decidendum, deducendo che la domanda fosse stata fondata anche su una pretesa comproprietà e su una domanda risarcitoria nuova; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di legittimazione passiva e di integrità del contraddittorio, ritenuto già dedotto in primo grado; 4) violazione degli artt. 345 c.p.c., 1158, 1061 e 2697 c.c. per aver la corte territoriale deciso sulla base di documenti tardivamente prodotti. Il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile. Con l'odierna impugnazione per revocazione, i ricorrenti sostengono che l'ordinanza di inammissibilità sarebbe affetta da errore revocatorio, perché avrebbe male percepito il contenuto dei motivi di ricorso e degli atti, in particolare quanto alla non contestazione dei fatti, alla natura delle censure e alla deduzione della questione di legittimazione passiva. In sostanza contestano che la Corte abbia qualificato i motivi come diretti a una rivalutazione di merito o come questioni nuove, affermando che si trattava invece di censure processuali già ritualmente introdotte.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le censure di revocazione non integrassero un errore di fatto percettivo, ma mirassero a contestare l'interpretazione e la valutazione giuridica dei motivi di ricorso già svolta nell'ordinanza impugnata. In particolare, ha affermato che non è errore revocatorio la dichiarazione di inammissibilità fondata su motivi attinenti al merito o su valutazioni di diritto; inoltre, quanto alla questione della novità della censura, ha rilevato che l'ordinanza precedente si era basata anche sul difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano indicato in quale atto e in quale fase del giudizio di merito la questione fosse stata dedotta. Di conseguenza, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione anche della condanna ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sostanziale sull'usucapione, ma non ritenuto decisivo ai fini della revocazione, perché le censure vertevano sulla valutazione dei motivi di ricorso e non su un errore di fatto percettivo.
richiamato dai ricorrenti nel motivo di cassazione originario, in combinazione con le norme sull'usucapione e l'onere della prova.
richiamato dai ricorrenti nel motivo di cassazione originario, nell'ambito della contestazione sulla prova del possesso utile all'usucapione.
invocato per sostenere un'errata applicazione del riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha escluso che la questione integrasse errore revocatorio.
richiamato per il dedotto difetto di legittimazione passiva; la Corte ha osservato che il motivo di revocazione non coglieva la ratio dell'ordinanza, fondata anche sul difetto di autosufficienza.
invocato in relazione alla non contestazione di fatti; la Corte ha ricondotto la doglianza a una contestazione di merito, non a un errore percettivo.
richiamato per la pretesa novità delle domande o delle questioni in appello e nel ricorso per cassazione.
richiamato con riferimento ai motivi di ricorso per cassazione (nn. 3 e 5) e quindi al perimetro del sindacato di legittimità.
richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio sulla base della proposta del consigliere delegato.
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio a seguito della richiesta di decisione delle parti.
norma che disciplina la revocazione delle sentenze della Cassazione; la Corte ha escluso che ricorresse un errore revocatorio.
richiamato come ipotesi di errore di fatto revocatorio; la Corte ha precisato che la censura proposta non vi rientra.
applicato con condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a favore della controparte e di una somma alla cassa delle ammende, per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la Corte di cassazione abbia fondato la decisione su una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale incontestabilmente risultante dagli atti; non basta contestare l'interpretazione giuridica dei motivi o la valutazione del loro contenuto.
- Non integra errore di fatto revocatorio la censura che, sotto la veste della revocazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione di diritto o di merito delle questioni già decise in sede di legittimità.
- Quando una questione di diritto presuppone un accertamento fattuale e non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la deduca in cassazione ha l'onere di allegare non solo di averla prospettata nel merito, ma anche di indicare specificamente in quale atto e in quale fase del giudizio precedente lo abbia fatto, altrimenti la censura è inammissibile per novità o difetto di autosufficienza.
- La non contestazione di specifiche circostanze di fatto non trasforma automaticamente la doglianza in errore revocatorio, se la critica investe in realtà la valutazione del materiale processuale e la qualificazione giuridica della censura.
- L'inammissibilità del ricorso per revocazione comporta la condanna alle spese e può determinare, nei casi previsti, l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
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