Cassazione Penale, Sentenza n. 24872/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza di appello aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, rideterminando il trattamento sanzionatorio, nei confronti di due imputati condannati per fatti di bancarotta fallimentare connessi a più società fallite nel 2022 e, per uno di essi, anche per reati tributari. Uno degli imputati, condannato per il solo reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione a una società fallita, ha proposto un ricorso unico lamentando il diniego delle attenuanti generiche e la sproporzione della pena per la continuazione, assumendo che i giudici di merito non avessero valorizzato il suo contributo collaborativo e la diversa natura dei delitti. L’altro imputato, condannato per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose, oltre che per reati tributari, ha articolato tre motivi: con il primo ha contestato che la responsabilità fosse stata desunta dalla sola qualità formale di amministratore, senza prova di effettivo esercizio dei poteri gestori, di accesso alla contabilità e del dolo; con il secondo ha censurato la motivazione ritenendola stereotipata e non confrontata con gli elementi favorevoli, sostenendo che al più sarebbe configurabile bancarotta semplice; con il terzo ha contestato il giudizio di bilanciamento delle circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato che censurava attenuanti generiche e pena, rilevando che le doglianze miravano a una nuova valutazione di merito e che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sia sul diniego delle attenuanti sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha invece accolto il ricorso dell’altro imputato, limitatamente alla posizione relativa alla bancarotta fraudolenta documentale, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse contraddittoria ed errata in diritto, perché aveva confuso i profili soggettivi delle due forme di bancarotta documentale e aveva fondato la responsabilità del cosiddetto prestanome sulla sola violazione dei doveri di vigilanza e controllo, senza un rigoroso accertamento del dolo specifico richiesto dalla fattispecie ritenuta in primo grado. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’altro imputato è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto da una motivazione congrua che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena se non vi è arbitrio o manifesta illogicità.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.
La pena deve essere determinata tenendo conto dei criteri legali di gravità del fatto e della capacità a delinquere; la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 322 d.lgs. n. 14 del 2019
La norma, corrispondente al previgente art. 216 l. fall., contempla due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, distinte per struttura oggettiva e per elemento soggettivo: una con dolo specifico e una con dolo generico.
È richiamato come disciplina previgente corrispondente all’attuale art. 322 del codice della crisi d’impresa, per distinguere le due figure di bancarotta documentale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la mera qualità formale di amministratore non basta, da sola, a fondare la responsabilità penale di chi abbia agito come prestanome: occorre accertare in concreto la consapevolezza della situazione delle scritture e, secondo la forma contestata, la finalità specifica di profitto o di pregiudizio ai creditori.
- Le due forme di bancarotta fraudolenta documentale sono distinte sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo: la forma specifica richiede l’omessa istituzione o la sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture e il dolo specifico; la forma generica richiede scritture tenute in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e il dolo generico.
- Quando il giudice di merito ritiene integrata una determinata forma di bancarotta documentale, deve coerentemente mantenere tale qualificazione anche nell’accertamento dell’elemento soggettivo; è viziata la motivazione che, dopo aver valorizzato un dato oggettivo coerente con la forma specifica, richiami poi il dolo generico proprio della forma diversa.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o dell’erronea applicazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del trattamento sanzionatorio o del diniego delle attenuanti generiche, salvo che la decisione di merito sia arbitraria o manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito indichi, anche sinteticamente, gli elementi decisivi considerati; non è richiesta una risposta analitica a ogni argomento difensivo, se la motivazione complessiva è congrua.
Come è indicizzato
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