Sentenza n. 1636/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della determinazione n. 66 del 23.07.2025, adottata e sottoscritta dal Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP del Comune di Oliveto Lario, Arch Paride Dissimile, trasmessa con nota prot. n. 4628 di pari data, recante ad oggetto: “Decadenza della licenza comunale n. 1/2011 d'esercizio pubblico di noleggio con conducente effettuato con natante per trasporto di persone non di linea” (doc. 1); - se ed in quanto occorrer possa, della comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 23.07.2025, con nota prot. n. 4628, recante in allegato la predetta determinazione n. 66/2025, con la quale l'Arch. Paride Dissimile - Responsabile del Servizio Tecnico - LLPP Edilizia Privata Urbanistica SUAP presso il Comune di Oliveto Lario - comunica alla Ricorrente che “con propria determinazione n. 66 del 23/07/2025, che si allega alla presente, è stata dichiarata la decadenza di diritto della licenza comunale n. 1/2011 per l'esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente effettuato con natante per trasporto di persone non di linea, di cui è titolare e intestataria codesta Ditta, per la perdita del requisito obbligatorio per il mantenimento del titolo abilitativo di cui all'art. 7, comma 3, del vigente Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio con conducente (NCC). Conseguentemente, si invita codesta Ditta a riconsegnare a questo Ufficio l'originale del titolo abilitativo, significando che lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente svolta oltre il ricevimento della presente costituisce, a ogni effetto, esercizio abusivo, in difetto assoluto di autorizzazione, dell'attività con ogni conseguenza di legge” (doc. 2); se ed in quanto occorrer possa, della nota prot. n. 3265 del 23.05.2025 dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori - ancorché non conosciuta e attualmente oggetto di istanza di accesso pendente - con la quale l'Ente avrebbe comunicato al Comune di Oliveto Lario che, “visto il decreto di concessione n. 212 del 05.12.2024 e relativo disciplinare, “l'ormeggio di terzi presso le boe del Circolo nautico Gabbiano Azzurro è consentito a condizione che lo stesso avvenga nell'ambito della regolamentazione propria del Circolo stesso ed in particolare senza scopo di lucro”; sempre se ed in quanto occorrer possa, dell'art. 7, c. 4, del Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante servizio taxi e NCC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Oliveto Lario n. 33 del 25.11.2024, se ed in quanto applicabile secondo l'interpretazione fattane dal Comune nei confronti del Ricorrente (doc. 3); - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza di risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di decadenza dalla licenza NCC natanti per perdita del requisito della disponibilità, nel territorio comunale, di una sede, rimessa o pontile d’attracco
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Oliveto Lario ha dichiarato la decadenza della licenza NCC natanti n. 1/2011, ritenendo insussistente il requisito della disponibilità di una sede, rimessa o pontile d’attracco nel territorio comunale. La società sosteneva di disporre di una concessione demaniale identificata con la sigla 425/CNS, ritenuta prorogata dalla legge, nonché di due boe presso il campo boe gestito da un circolo nautico. Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della disciplina sulla decadenza, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, il travisamento dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il Comune non avesse adeguatamente motivato l’asserita cessazione della concessione demaniale, anche alla luce delle proroghe previste dalla normativa sulle concessioni lacuali e demaniali. Con il secondo motivo ha dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti e la violazione del principio di leale collaborazione, affermando che le boe assegnate dal circolo nautico avrebbero potuto essere utilizzate dalla società e che il Comune avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della posizione, anche in attesa dell’esito dell’istanza di concessione presentata dalla società. Con motivi aggiunti ha dedotto la violazione degli artt. 7, commi 4 e 5, e 36, commi 6 e 8, del regolamento comunale e il difetto di istruttoria, sostenendo che la decadenza avrebbe potuto essere adottata soltanto dopo tre provvedimenti sanzionatori nell’arco di cinque anni e previo rispetto della specifica procedura prevista per sospensione e revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla concessione demaniale 425/CNS, ha ritenuto non provata l’operatività della proroga invocata dalla società. Secondo il Collegio, alla luce dell’orientamento consolidato richiamato in sentenza, è compatibile con il diritto dell’Unione soltanto la proroga tecnica funzionale alla conclusione di una procedura competitiva, la quale presuppone che l’amministrazione abbia già indetto la gara o abbia deliberato di indirla in tempi brevissimi, avviando senza indugio la predisposizione degli atti di gara. Tali presupposti non sono stati dimostrati. Inoltre, dagli atti risultava un parere negativo della Gestione Governativa del lago di Como al rinnovo della concessione, per l’inidoneità dello spazio acqueo alle manovre di approdo e ripartenza. Quanto alle boe del circolo nautico, il TAR ha ritenuto che, al momento dell’adozione della determinazione, mancasse un atto formale di concessione d’uso a favore della società: le boe risultavano assegnate a una persona fisica, socia del circolo, senza precisazione del loro utilizzo per l’imbarcazione societaria. La nota dell’Autorità di Bacino subordinava inoltre l’ormeggio di terzi presso le boe del circolo al rispetto della disciplina interna del circolo e, in particolare, all’assenza di scopo di lucro, incompatibile con l’attività commerciale svolta dalla società. Il Comune doveva verificare la sussistenza del requisito al momento della decisione e non era tenuto ad assegnare un termine di regolarizzazione o a sospendere la licenza in attesa della conclusione di un futuro procedimento concessorio. Il motivo aggiunto relativo ai tre provvedimenti sanzionatori è stato respinto distinguendo la decadenza derivante dalla sopravvenuta perdita dei requisiti essenziali dalla decadenza o revoca sanzionatoria conseguente a violazioni reiterate. La prima non ha natura punitiva e non richiede tre sanzioni pregresse né l’applicazione della procedura prevista per la sospensione o revoca sanzionatoria. Trattandosi di un rapporto amministrativo di durata, l’amministrazione può verificare nel tempo la permanenza dei presupposti fondamentali del titolo e dichiararne la decadenza quando tali presupposti vengano meno. Spese compensate.
Norme richiamate
Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
La disponibilità attuale, in base a un valido titolo giuridico, di una sede, rimessa o pontile nel territorio del Comune costituisce requisito obbligatorio non soltanto per ottenere, ma anche per mantenere, l’autorizzazione NCC.
art. 7, comma 3, Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante servizio taxi e NCC
Per il servizio NCC e NCC natanti è necessario avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nell’ambito del territorio comunale, di una sede, di una rimessa o di un pontile d’attracco, intesi come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo o del natante adibito al servizio di noleggio con conducente.
La perdita della disponibilità effettiva e giuridica di uno spazio idoneo allo stazionamento del natante comporta il venir meno di un requisito essenziale della licenza e legittima la dichiarazione di decadenza.
art. 3, commi 1 e 3, l. 118/2022
Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024 ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, [...] le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative e sportive [...], e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio.
La proroga compatibile con il diritto dell’Unione è la proroga tecnica, funzionale alla conclusione di una procedura competitiva e subordinata all’effettivo avvio, o alla deliberazione immediata di avvio, della procedura selettiva.
art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 131/2024, convertito dalla l. 166/2024
fino al 30 settembre 2027
La proroga della validità delle concessioni esistenti non opera automaticamente in assenza dei presupposti ritenuti necessari dal giudice alla luce del diritto dell’Unione e della disciplina sulle gare.
La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata perché il Comune ha indicato le ragioni della perdita del requisito, riferite all’inefficacia della concessione demaniale e all’inidoneità del titolo relativo alle boe.
art. 36, commi 6 e 8, Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante servizio taxi e NCC
L'autorizzazione NCC è revocata in caso di avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio; l'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 30 giorni, con termine di 30 giorni per le controdeduzioni.
La disciplina dei tre provvedimenti sanzionatori e delle relative garanzie procedimentali riguarda la revoca o decadenza sanzionatoria per violazioni reiterate e non si applica alla decadenza dichiarata per la sopravvenuta perdita di un requisito essenziale della licenza.
Massime di principio
- La disponibilità, in base a un valido titolo giuridico, di una sede, rimessa o pontile d’attracco nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione NCC costituisce requisito permanente per il mantenimento del titolo; la sua sopravvenuta mancanza legittima la dichiarazione di decadenza.
- La proroga delle concessioni demaniali compatibile con il diritto dell’Unione non può essere invocata automaticamente: la proroga tecnica presuppone che l’amministrazione abbia già indetto la procedura competitiva o abbia deliberato di indirla in tempi brevissimi, avviando senza indugio gli atti preparatori della gara.
- Il requisito della disponibilità di una rimessa o di un pontile deve sussistere al momento dell’adozione del provvedimento decisorio; la mera pendenza di un’istanza concessoria o la prospettiva di ottenere in futuro un titolo non impone all’amministrazione di sospendere il procedimento o concedere un termine di regolarizzazione.
- La disponibilità di boe o spazi di ormeggio assegnati a una persona fisica non dimostra, di per sé, la disponibilità giuridica e materiale del medesimo spazio da parte della società titolare della licenza NCC, soprattutto quando la disciplina del circolo vieti l’utilizzo con finalità lucrative.
- La decadenza per perdita dei requisiti essenziali del titolo abilitativo, nell’ambito di un rapporto amministrativo di durata, ha natura rimediale e non sanzionatoria; pertanto non richiede il previo accertamento di tre violazioni sanzionate né l’applicazione della procedura prevista per la revoca sanzionatoria.
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