Cassazione Penale, Sentenza n. 46079/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per ricettazione. Primo motivo: violazione di legge per ritardata comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero (depositate il 26/9/2022, due giorni prima dell'udienza), con conseguente pregiudizio per l'attività difensiva e nullità per mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, delle conclusioni scritte inviate dal difensore via PEC nello stesso giorno. Secondo motivo: violazione di legge per omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (richiesta anche una riqualificazione del fatto in furto), sostenendo che la motivazione d'appello sarebbe apparente e non avrebbe esaminato la richiesta di particolare tenuità del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la comunicazione telematica delle conclusioni, avvenuta, implica che la difesa fosse "presente" ai sensi dell'art. 182 c.p.p. e fosse obbligata a eccepire tempestivamente la nullità o chiedere il rinvio; non avendo fatto ciò, la parte è decaduta dall'eccezione. Inoltre la memoria difensiva trasmessa via PEC è stata considerata meramente ripetitiva e priva di contenuto argomentativo autonomo valutabile, per cui la mancata menzione in sentenza non costituisce nullità. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che, pur riconoscendo l'estensione dell'art. 131-bis a reati come la ricettazione (per effetto del d.lgs. n.150/2022) e la possibilità di applicazione "ex officio" in appello, l'istante non ha indicato né argomentato i presupposti di fatto e di diritto necessari (es. non abitualità, mancanza di precedenti pertinenti), mentre risultano invece precedenti specifici a carico dell'imputato. La richiesta di riqualificazione in furto è stata ritenuta incompatibile con il percorso motivazionale dell'appello. In conseguenza dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata come criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte rileva che i motivi proposti non superano la soglia di rilevanza e specificità richiesta.
Interpretato nel senso che, nel giudizio cartolare con trasmissione telematica degli atti, la parte che riceve tardivamente atti decisivi deve eccepire immediatamente la nullità o chiedere rinvio; in mancanza si determina decadenza dall'eccezione.
art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. 18/12/2020, n. 178)
Usata per delimitare la nozione di "conclusioni scritte" nel giudizio cartolare: solo le memorie con contenuto argomentativo autonomo e valutabile costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa rilevante ai fini della nullità se omesse.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è riconosciuta come istituto sostanziale di favore; la Corte ne conferma la possibilità di applicazione retroattiva e di rilevazione d'ufficio in appello, ma solo se emergono nel processo i presupposti di legge e se la parte li indica e argomenta adeguatamente.
d.lgs. 10/10/2022, n. 150 ("riforma Cartabia")
Rilevato come norma che ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 131-bis (includendo diversi reati tra cui la ricettazione) e la cui estensione è stata considerata applicabile retroattivamente ai procedimenti pendenti.
Richiamato per il principio di favore verso l'imputato: modifiche sostanziali che estendono benefici si applicano retroattivamente ai procedimenti pendenti.
Richiama il potere/dovere del giudice di dichiarare d'ufficio alcune cause di proscioglimento; la Corte ammette che l'art. 131-bis possa essere rilevato d'ufficio in appello ma richiede che siano indicati i presupposti decisivi per la sua applicazione.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'omessa considerazione di memorie: la Corte precisa che la mancata menzione di memorie prive di contenuto difensivo concreto non integra la nullità prevista da questa norma.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare 3.000 euro per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 e D.L. 198/2022, art. 8 (richiamati come contesto procedurale)
Richiamati per la disciplina del giudizio cartolare e della comunicazione telematica degli atti in regime emergenziale; forniscono il quadro normativo che giustifica le regole di trasmissione e di tempestività delle eccezioni.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello cartolare con trasmissione telematica, la parte che riceve tardivamente atti decisivi (es. conclusioni del PM) deve eccepire immediatamente la nullità o chiedere rinvio; in mancanza decade dall'eccezione (art. 182 c.p.p.).
- Le memorie inviate in via telematica assumono rilievo solo se contengono un contenuto argomentativo autonomo e valutabile; memorie meramente ripetitive delle doglianze già formulate non producono nullità se omesse dalla motivazione.
- L'art. 131-bis (particolare tenuità) può avere efficacia retroattiva e può essere rilevato d'ufficio, ma la sua applicazione richiede che siano indicati e dimostrati i presupposti di fatto e di diritto (es. non abitualità, assenza di precedenti specifici); la mera sollecitazione generica non è sufficiente.
- Le richieste di riqualificazione del reato vanno sostenute con argomentazione convincente nel corpo del processo; se la motivazione d'appello ricostruisce i fatti in modo incompatibile con la riqualificazione, il silenzio sulla specifica deduzione è legittimo e non configura vizio.
- I ricorsi privi di adeguata argomentazione e/o tempestività possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende).
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