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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46079/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per ricettazione. Primo motivo: violazione di legge per ritardata comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero (depositate il 26/9/2022, due giorni prima dell'udienza), con conseguente pregiudizio per l'attività difensiva e nullità per mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, delle conclusioni scritte inviate dal difensore via PEC nello stesso giorno. Secondo motivo: violazione di legge per omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (richiesta anche una riqualificazione del fatto in furto), sostenendo che la motivazione d'appello sarebbe apparente e non avrebbe esaminato la richiesta di particolare tenuità del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la comunicazione telematica delle conclusioni, avvenuta, implica che la difesa fosse "presente" ai sensi dell'art. 182 c.p.p. e fosse obbligata a eccepire tempestivamente la nullità o chiedere il rinvio; non avendo fatto ciò, la parte è decaduta dall'eccezione. Inoltre la memoria difensiva trasmessa via PEC è stata considerata meramente ripetitiva e priva di contenuto argomentativo autonomo valutabile, per cui la mancata menzione in sentenza non costituisce nullità. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che, pur riconoscendo l'estensione dell'art. 131-bis a reati come la ricettazione (per effetto del d.lgs. n.150/2022) e la possibilità di applicazione "ex officio" in appello, l'istante non ha indicato né argomentato i presupposti di fatto e di diritto necessari (es. non abitualità, mancanza di precedenti pertinenti), mentre risultano invece precedenti specifici a carico dell'imputato. La richiesta di riqualificazione in furto è stata ritenuta incompatibile con il percorso motivazionale dell'appello. In conseguenza dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte rileva che i motivi proposti non superano la soglia di rilevanza e specificità richiesta.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, nel giudizio cartolare con trasmissione telematica degli atti, la parte che riceve tardivamente atti decisivi deve eccepire immediatamente la nullità o chiedere rinvio; in mancanza si determina decadenza dall'eccezione.

  • art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. 18/12/2020, n. 178)

    Usata per delimitare la nozione di "conclusioni scritte" nel giudizio cartolare: solo le memorie con contenuto argomentativo autonomo e valutabile costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa rilevante ai fini della nullità se omesse.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è riconosciuta come istituto sostanziale di favore; la Corte ne conferma la possibilità di applicazione retroattiva e di rilevazione d'ufficio in appello, ma solo se emergono nel processo i presupposti di legge e se la parte li indica e argomenta adeguatamente.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150 ("riforma Cartabia")

    Rilevato come norma che ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 131-bis (includendo diversi reati tra cui la ricettazione) e la cui estensione è stata considerata applicabile retroattivamente ai procedimenti pendenti.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Richiamato per il principio di favore verso l'imputato: modifiche sostanziali che estendono benefici si applicano retroattivamente ai procedimenti pendenti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiama il potere/dovere del giudice di dichiarare d'ufficio alcune cause di proscioglimento; la Corte ammette che l'art. 131-bis possa essere rilevato d'ufficio in appello ma richiede che siano indicati i presupposti decisivi per la sua applicazione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'omessa considerazione di memorie: la Corte precisa che la mancata menzione di memorie prive di contenuto difensivo concreto non integra la nullità prevista da questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare 3.000 euro per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 e D.L. 198/2022, art. 8 (richiamati come contesto procedurale)

    Richiamati per la disciplina del giudizio cartolare e della comunicazione telematica degli atti in regime emergenziale; forniscono il quadro normativo che giustifica le regole di trasmissione e di tempestività delle eccezioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello cartolare con trasmissione telematica, la parte che riceve tardivamente atti decisivi (es. conclusioni del PM) deve eccepire immediatamente la nullità o chiedere rinvio; in mancanza decade dall'eccezione (art. 182 c.p.p.).
  • Le memorie inviate in via telematica assumono rilievo solo se contengono un contenuto argomentativo autonomo e valutabile; memorie meramente ripetitive delle doglianze già formulate non producono nullità se omesse dalla motivazione.
  • L'art. 131-bis (particolare tenuità) può avere efficacia retroattiva e può essere rilevato d'ufficio, ma la sua applicazione richiede che siano indicati e dimostrati i presupposti di fatto e di diritto (es. non abitualità, assenza di precedenti specifici); la mera sollecitazione generica non è sufficiente.
  • Le richieste di riqualificazione del reato vanno sostenute con argomentazione convincente nel corpo del processo; se la motivazione d'appello ricostruisce i fatti in modo incompatibile con la riqualificazione, il silenzio sulla specifica deduzione è legittimo e non configura vizio.
  • I ricorsi privi di adeguata argomentazione e/o tempestività possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende).

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