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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33651/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contro la sentenza del 20/12/2024 con cui il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato Brancaccio colpevole di: 1) art. 137, commi 1 e 2, D.lgs. n.152/2006 (scarico di acque di dilavamento contenenti sostanze pericolose oltre i limiti, in assenza di autorizzazione) e 2) art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose / molestie olfattive), in relazione ai fatti del 30/08/2017. Il ricorso deduceva: a) insufficiente prova della natura pericolosa dei liquidi (mancanza di analisi di laboratorio utilizzabili) e errata qualificazione giuridica (secondo la difesa ricorrente si sarebbe dovuto applicare l'art. 256 TUA sull'abbandono di rifiuti liquidi); b) illegittima valorizzazione della percezione olfattiva degli operanti come prova oggettiva; c) carenza di prova della molestia alle persone (elemento costitutivo dell'art. 674 c.p.); d) mancata declaratoria della prescrizione poiché i reati sarebbero stati istantanei/occasionale e non permanenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi (ossia le censure sulla qualificazione giuridica, sull'insufficienza delle prove e sulla mancata prova della molestia), confermando la configurabilità del reato di cui all'art. 137 D.lgs. 152/2006: lo sversamento era uno "scarico" non autorizzato realizzato mediante un collettamento/bypass stabile che ha immesso acque contenenti idrocarburi nel fosso e poi in mare; la Corte ha inoltre ritenuto legittimo l'uso della prova olfattiva e di indizi documentali e fotografici in assenza di analisi utilizzabili. Tuttavia il quinto motivo (prescrizione) è stato parzialmente fondato: la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per l'art. 674 c.p. perché il termine di prescrizione quinquennale era maturato il 30/08/2022 (anteriore alla sentenza di primo grado). Conseguentemente è stata eliminata l'aggravazione per continuazione e rideterminata la pena pecuniaria complessiva in €1.400,00 di ammenda per la restante condanna (art. 137 TUA). In sintesi: confermata la condanna per il reato ambientale (art.137 TUA); annullata per prescrizione la contravvenzione per molestia olfattiva (art.674 c.p.).

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 152/2006, art. 137

    Lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali può essere configurato anche quando l'immissione avvenga tramite un sistema stabile di collettamento (anche periodico/discontinuo) che collega il ciclo produttivo al corpo recettore; il superamento dei limiti tabellari può essere provato anche con mezzi diversi dalle analisi, purché gli elementi raggiungano un livello di certezza sostanzialmente equivalente.

  • D.lgs. n. 152/2006, art. 74 lett. ff)

    Definizione tecnica di "scarico" come immissione realizzata tramite condotte o altro sistema stabile che connette il refluo al corpo recettore.

  • Codice penale, art. 674

    La contravvenzione per getto pericoloso di cose (molestie olfattive) è configurabile anche sulla base di percezioni olfattive oggettivamente riferite dagli operanti o da testimoni; può assumere carattere di permanenza se connessa all'esercizio produttivo e al ciclo aziendale.

  • T.U.A. (Testo Unico Ambiente), art. 256

    Norma richiamata dalla difesa (abbandono di rifiuti liquidi), esclusa dalla Corte perché i fatti descrivono uno "scarico" mediante collettamento verso corpo idrico e non un semplice abbandono/deposito.

  • D.lgs. n. 183/2017, art. 272-bis

    Introduce disciplina sulle emissioni odorigene affidando alle regioni o alle autorizzazioni la possibilità di prevedere limiti; non stabilisce limiti statali uniformi che escludano la rilevanza penale di molestie olfattive ai sensi dell'art. 674 c.p.

  • Codice penale, art. 158

    Norma sulla prescrizione richiamata nella valutazione dei termini prescrizionali; la Corte ha calcolato che la prescrizione quinquennale dell'art. 674 c.p. era maturata prima della sentenza di primo grado.

  • Codice penale, art. 159

    Richiama gli istituti di sospensione del corso della prescrizione (cfr. novellazioni e sospensioni processuali) che la Corte ha ritenuto non incidere sul decorso utile nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale, art. 544

    Richiesto in relazione alla sospensione del corso della prescrizione per i termini di deposito della motivazione; la Corte ha ritenuto che la prescrizione fosse comunque già maturata prima dei termini sospensivi rilevanti.

  • Codice di procedura penale, art. 620 lett. l)

    Norma utilizzata per determinare la pena pecuniaria finale dopo la rimozione della maggiorazione per continuazione.

Massime di principio

  • Scarico vs rifiuto: uno sversamento sarà qualificato come "scarico" ai fini del T.U.A. quando esiste un sistema di collettamento stabile (condotte, bypass, ecc.) che collega il ciclo produttivo al corpo recettore, anche se lo scarico è periodico o discontinuo; in assenza di tale nesso funzionale si applicherà la normativa sui rifiuti.
  • Prova in assenza di analisi: l'inutilizzabilità dei campionamenti di laboratorio non preclude la condanna se esistono più elementi indiziari e documentali (fotografie, planimetrie, formulari, dichiarazioni degli operanti) che garantiscano un livello di certezza sostanzialmente equivalente alle analisi.
  • Prova olfattiva: la percezione olfattiva riferita da operanti o testimoni è ammissibile come prova e può essere sufficiente, se corroborata da altri elementi, specialmente per reati ambientali e molestie olfattive (art. 674 c.p.).
  • Molestia alle persone (art. 674 c.p.): non richiede necessariamente una perizia tecnica; il giudice può fondare il convincimento su percezioni oggettive riferite dai testimoni, purché non si tratti di mere valutazioni soggettive prive di riscontri.
  • Permanenza e prescrizione: la qualificazione di un reato come permanente richiede l'accertamento della perdurante attualità dell'attività produttiva e del collegamento delle emissioni al ciclo produttivo; se tale accertamento manca, il reato può essere considerato istantaneo e soggetto a prescrizione più rapida.
  • Limiti del sindacato in Cassazione: la Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione del merito probatorio; contesta motivazioni illogiche o violazioni di legge, ma non sostituisce la valutazione logico-giuridica del giudice di merito se essa è compatibile con la plausibile opinabilità.
  • Strategia difensiva: se le analisi risultano inutilizzabili, la difesa dovrebbe contestare specificamente la valenza probatoria degli altri indizi e dimostrare l'esistenza di spiegazioni alternative (es. evento non prevedibile, malfunzionamento occasionale riparato immediatamente) e puntare, quando possibile, sulla prescrizione tramite dimostrazione che l'evento fu istantaneo/occasionale.

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