Cassazione Penale, Ordinanza n. 20017/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per due capi di imputazione: al capo A, per una fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente ricondotta al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, contestando la valutazione di responsabilità e sostenendo che la detenzione fosse strumentale a un uso personale; al capo B, per resistenza a pubblico ufficiale, contestando la ritenuta idoneità oppositiva della minaccia. Con il terzo motivo chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'abitualità ostativa derivante da precedenti della stessa indole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale, coerente con le emergenze istruttorie e immune da manifeste incongruenze logiche. Il terzo motivo è stato reputato aspecifico, poiché non si confrontava con la ratio della decisione di merito in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità ostativa. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni ex art. 616 c.p.p. in tema di sanzioni processuali per l'inammissibilità.
Norme richiamate
La censura riguardava la qualificazione della detenzione di stupefacente nell'ipotesi di lieve entità, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità.
La causa di non punibilità è stata negata in quanto la sentenza di merito aveva evidenziato un profilo di abitualità ostativo, derivante da precedenti della stessa indole, non specificamente confutato nel ricorso.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, ossia le statuizioni accessorie a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già specificamente vagliate e motivate in modo congruo dai giudici di appello.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica delle argomentazioni decisive poste a base della decisione determina aspecificità e inammissibilità del motivo.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è inammissibile quando non si censura la motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo dell'abitualità ostativa, specie se richiamati precedenti della stessa indole.
- La detenzione di stupefacente invocata come destinata all'uso personale non può essere utilmente riconsiderata in cassazione se la deduzione mira solo a una nuova valutazione del fatto, senza evidenziare illogicità manifeste della motivazione di merito.
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