Cassazione Penale, Ordinanza n. 20019/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/02/2025. Dalla motivazione emerge che i primi due motivi riproponevano censure già esaminate e respinte nel merito dai giudici di appello con argomentazioni ritenute corrette, puntuali e logicamente coerenti, sia quanto al giudizio di responsabilità per il reato contestato sia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo veniva dedotta la sopravvenuta prescrizione del fatto dopo la sentenza, ma la censura è stata ritenuta inconferente perché proposta solo in presenza di un ricorso dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero non consentiti in sede di legittimità, perché meramente ripetitivi di doglianze già vagliate e respinte nei precedenti gradi di merito con motivazione immune da vizi manifesti. Ha inoltre giudicato inconferente il terzo motivo sulla prescrizione sopravvenuta, poiché l'inammissibilità delle altre censure impediva l'esame della questione. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, secondo il richiamo espresso della Corte.
È il reato ascritto al ricorrente, indicato come oggetto del giudizio di responsabilità, ma nel testo non è specificata la qualificazione completa del fatto tipico.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese in modo logico e giuridicamente corretto dai giudici di merito.
- Il controllo della Cassazione non consente una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata risulti puntuale, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche.
- La deduzione della prescrizione sopravvenuta non può essere scrutinata se il ricorso è dichiarato inammissibile per le altre doglianze, perché l'inammissibilità preclude l'esame delle questioni ulteriori.
- Il diniego delle attenuanti generiche, quando sorretto da motivazione congrua e coerente, non può essere efficacemente attaccato in cassazione con censure meramente reiterative del merito.
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