Cassazione Penale, Ordinanza n. 20005/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per furto aggravato in concorso e, in appello, la Corte territoriale aveva rideterminato in senso più favorevole la pena su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio concordato; 3) violazione di legge per l'illegittimità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, ritenuta applicata senza adeguata valutazione della congruità rispetto alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., siano inammissibili le doglianze relative alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
il concordato in appello limita l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non rinunciati e consente una sentenza emessa su richiesta concorde delle parti
art. 610, co. 5-bis, c.p.p.
prevede la declaratoria semplificata di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 129 c.p.p.
la mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62
ha inserito nel codice di rito l'art. 610, co. 5-bis, c.p.p.
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 56
ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello, poi disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo le censure che investono la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che riguardano motivi di appello rinunciati, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi della determinazione della pena, salvo che la pena sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel concordato in appello, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai profili non oggetto di rinuncia.
- La sola contestazione della congruità del trattamento sanzionatorio o di una pena accessoria non basta a rendere ammissibile il ricorso se non viene dedotta un'illegalità della sanzione in senso stretto.
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