Cassazione Penale, Ordinanza n. 20020/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo, relativo alla recidiva, fosse generico e manifestamente infondato, perché la sentenza di appello era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e non presentava violazioni di legge. In conseguenza dell'inammissibilità, sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/06/2025. Dalla decisione emerge che l'unica doglianza riguardava l'applicazione della recidiva contestata. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, l'erroneità di tale applicazione; tuttavia la Corte rileva che la censura era priva di specificità e comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza impugnata non presentava violazioni di legge, era logicamente e sufficientemente argomentata e mostrava un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. La questione attiene quindi solo al trattamento sanzionatorio e alla valutazione giudiziale della recidiva.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
recidiva
La censura riguardava l'applicazione della recidiva contestata; la Corte ha ritenuto la decisione di merito immune da violazioni di legge e adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo è privo di specificità e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione del giudice di merito sull'applicazione della recidiva non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e immune da violazioni di legge.
- La mera riproposizione di doglianze difensive già esaminate dal giudice di merito non consente un riesame del merito in sede di legittimità.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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