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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20020/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo, relativo alla recidiva, fosse generico e manifestamente infondato, perché la sentenza di appello era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e non presentava violazioni di legge. In conseguenza dell'inammissibilità, sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/06/2025. Dalla decisione emerge che l'unica doglianza riguardava l'applicazione della recidiva contestata. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, l'erroneità di tale applicazione; tuttavia la Corte rileva che la censura era priva di specificità e comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza impugnata non presentava violazioni di legge, era logicamente e sufficientemente argomentata e mostrava un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. La questione attiene quindi solo al trattamento sanzionatorio e alla valutazione giudiziale della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.

  • recidiva

    La censura riguardava l'applicazione della recidiva contestata; la Corte ha ritenuto la decisione di merito immune da violazioni di legge e adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo è privo di specificità e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione del giudice di merito sull'applicazione della recidiva non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e immune da violazioni di legge.
  • La mera riproposizione di doglianze difensive già esaminate dal giudice di merito non consente un riesame del merito in sede di legittimità.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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