Cassazione Penale, Ordinanza n. 20018/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, senza esame del merito, rilevando che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 luglio 2025. Dal testo emerge che il ricorso non è esaminato nel merito, perché ritenuto inammissibile in quanto presentato personalmente dall'imputato in violazione del comma 1 dell'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione e la proposizione a mezzo di difensore abilitato. Non sono indicati i fatti di merito né i reati oggetto del giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, dovendo rispettare la forma prevista dalla norma; la violazione determina inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le pronunce previste dalla disposizione in tema di spese e conseguenze accessorie.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, in violazione della forma imposta dall'art. 613, comma 1, c.p.p., è inammissibile.
- Quando l'inammissibilità è immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte può provvedere de plano senza trattazione nel merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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