Cassazione Penale, Ordinanza n. 20016/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre rilevato che, per effetto dell'inammissibilità, seguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello pronunciata a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Dalla motivazione emerge che il ricorso non investiva profili relativi alla validità del concordato o della decisione resa in sua applicazione, ma lamentava un preteso difetto di motivazione in ordine alla responsabilità penale, nonostante la rinuncia ai relativi motivi di appello effettuata per accedere al concordato. La Corte rileva che il ricorso era proposto fuori dai casi consentiti, perché in tale rito speciale il controllo di legittimità è limitato a specifici vizi: formazione della volontà della parte di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero, difformità della pronuncia rispetto all'accordo o applicazione di pena illegale.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo nei limiti dei vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo o alla pena illegale.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può investire il merito della responsabilità dopo la rinuncia ai motivi di appello, ma solo vizi specificamente inerenti alla formazione e al contenuto dell'accordo processuale.
- È inammissibile il ricorso che, contro una decisione emessa in sede di concordato in appello, deduca esclusivamente un difetto di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, poiché tale censura non rientra nei casi consentiti di impugnazione.
- La Corte può dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso quando risulta immediatamente che l'impugnazione è proposta al di fuori dei limiti legali di ricorribilità stabiliti per il concordato in appello.
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