Cassazione Penale, Ordinanza n. 35691/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non era ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato per detenzione di oltre 240 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri in relazione agli artt. 291-bis e 291-ter d.P.R. 43/1973. Con il primo motivo ha dedotto travisamento del fatto e difetto di motivazione sulla responsabilità, sostenendo di non essere proprietario del mezzo usato per il trasporto del tabacco e di essere estraneo ai fatti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e aggravante contestata. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché, all'udienza dinanzi al giudice a quo, gli imputati avevano ammesso i fatti e rinunciato espressamente ai motivi di appello relativi alla responsabilità; in ogni caso ha rilevato che la prova del coinvolgimento dell'imputato risultava comunque acquisita. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha affermato che la valutazione di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, e ha ritenuto adeguato il richiamo alla gravità dei fatti, all'ingente quantità di tabacco e alla complessità dell'organizzazione criminale.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. 43/1973
Disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna per il fatto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
art. 291-ter d.P.R. 43/1973
Norma richiamata unitamente all'art. 291-bis per qualificare il reato contestato in relazione alla detenzione e al trasporto di ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare il criterio dell'assenza di colpa quale limite alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che investe la responsabilità penale quando risulti che, nel giudizio di merito, l'imputato abbia espressamente ammesso i fatti e rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità.
- Le censure di travisamento del fatto e di difetto di motivazione non sono scrutinabili in cassazione se il relativo thema decidendum è stato devoluto in modo non consentito o è stato oggetto di rinuncia espressa nel grado precedente.
- La valutazione di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge, non per una diversa lettura del fatto.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando faccia riferimento a elementi sintomatici della gravità concreta del reato, quali l'ingente quantità della merce, la complessità dell'organizzazione e la rilevanza del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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