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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25550/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originava dal decreto con cui la Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione avverso il provvedimento del Tribunale che aveva liquidato in euro 16.800,00 il compenso spettante all’amministratore giudiziario per l’attività svolta su beni sottoposti a sequestro nei procedimenti di prevenzione. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione, ma lo introduceva nelle forme del rito penale anziché in quelle del rito civile e, dopo la riassegnazione del fascicolo alle sezioni civili, non provvedeva a notificare il ricorso al Ministero contraddittore. Con l’istanza successiva sosteneva di dover essere rimesso in termini per instaurare correttamente il contraddittorio, lamentando che la trasmigrazione del ricorso alle sezioni civili avrebbe imposto la concessione di un termine per la notifica. La Corte ha ritenuto che l’errore sul rito e l’omessa notificazione fossero imputabili al ricorrente, anche perché la natura civile della controversia e la competenza delle sezioni civili erano già state chiarite dalla giurisprudenza; inoltre, la richiesta di rimessione in termini era tardiva rispetto ai criteri di tempestiva riattivazione del processo notificatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso di poter accogliere la richiesta di rimessione in termini, osservando che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto provvedere autonomamente alla notifica del ricorso dopo la riassegnazione del fascicolo e che il tempo trascorso per attivare la notificazione era comunque incompatibile con i criteri di ragionevole tempestività elaborati dalla giurisprudenza. Non ha statuito sulle spese per mancanza di un contraddittore, ma, poiché la decisione ha confermato la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha condannato il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 1.500,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. n. 159/2011

    comma 4; comma 5; comma 7

    disciplina la determinazione e liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario e il ricorso alla Corte d’appello; non prevede il ricorso per cassazione, sicché l’impugnazione va proposta secondo i principi generali, come ricorso avverso provvedimento decisorio avente natura civile.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    il provvedimento della Corte d’appello che decide sulla liquidazione del compenso, incidendo su diritti soggettivi, è ricorribile per cassazione ai sensi della clausola generale del ricorso straordinario.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in via analogica per ribadire che le controversie sulla liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice hanno natura civile e si trattano con rito civile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; la conformità tra proposta e decisione finale rileva anche ai fini della responsabilità aggravata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione camerale a seguito dell’istanza di decisione depositata dal ricorrente.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale presidio contro l’abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 325 c.p.c.

    usato come parametro per valutare la ragionevole tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio ai fini della rimessione in termini.

Massime di principio

  • Quando una controversia concerne la liquidazione dei compensi di ausiliari del giudice o di altri soggetti nominati nell’ambito di procedure giudiziarie, la natura della decisione è civile se essa incide su diritti soggettivi; di conseguenza, il ricorso per cassazione va proposto con le forme del rito civile anche se il provvedimento originario proviene da un procedimento penale.
  • L’erronea scelta del rito e la mancata notificazione del ricorso sono imputabili al ricorrente quando la corretta via processuale era già chiarita dalla giurisprudenza, e non può pretendersi una rimessione in termini se la riattivazione del notificatorio non avviene in un tempo ragionevolmente contenuto.
  • La rimessione in termini per instaurare il contraddittorio richiede una tempestiva attivazione della parte, calcolata secondo i criteri di comune diligenza e in rapporto ai tempi ordinari dell’impugnazione; un’inerzia protratta oltre un termine ragionevole preclude il rimedio.
  • La conformità tra la proposta di definizione accelerata e la decisione finale può integrare una valutazione legale di abuso del processo, giustificando la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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