Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15766/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una confederazione nei confronti di un'associazione non riconosciuta per il pagamento di quote associative asseritamente dovute in relazione a un rapporto confederativo per più annualità. Il soggetto che aveva ricevuto la notificazione del decreto, indicato nel ricorso monitorio come legale rappresentante dell'associazione, propose opposizione ex art. 645 c.p.c. sostenendo di non essere il rappresentante dell'ente destinatario della pretesa ma di averlo stato in passato di altra associazione; dedusse quindi di essere stato illegittimamente coinvolto e lamentò anche vizi della notificazione del decreto, mancanza di prova scritta del credito, decadenza ex art. 1957 c.c. e illegittima condanna alle spese. In cassazione articolò sei motivi, principalmente sulla pretesa legittimazione a proporre opposizione, sul difetto di legittimazione passiva, sulla nullità o inesistenza della notificazione, sui presupposti del decreto ingiuntivo, sulla decadenza assimilando la posizione del rappresentante dell'associazione a quella del fideiussore e sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, documento richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, c.p.c. Il deposito della sola copia autentica della sentenza non è stato ritenuto sufficiente e non ha operato la c.d. prova di resistenza, poiché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile; il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla resistente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo è l'iniziativa processuale che il ricorrente assumeva di poter proporre per contestare l'ingiunzione e sottrarsi agli effetti della pretesa monitoria.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita presso la sua residenza anziché presso la sede dell'associazione.

  • art. 633 c.p.c.

    Evocato per contestare la sussistenza del presupposto della prova scritta del credito necessario per l'emissione del decreto ingiuntivo.

  • art. 1957 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la decadenza semestrale, assumendo per analogia la responsabilità del rappresentante dell'associazione come assimilabile a quella del fideiussore.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 1957 c.c. e con l'art. 38 c.c. per sostenere l'assimilazione della responsabilità del rappresentante dell'associazione a quella fideiussoria.

  • art. 38 c.c.

    Richiamato sia per fondare la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, sia dal ricorrente per la tesi dell'assimilazione alla fideiussione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e affermare il diritto di difesa del soggetto che si riteneva illegittimamente coinvolto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per incardinare vari motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per denunciare omesso esame di questioni di fatto o di decisive circostanze.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    La Corte lo interpreta come norma che impone, a pena di improcedibilità, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la verifica della tempestività del ricorso e per spiegare la funzione della c.d. prova di resistenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come rito di trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 6 CEDU

    La Corte richiama la giurisprudenza EDU per affermare che l'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione non contrasta con il diritto di accesso al tribunale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è necessario a pena di improcedibilità del ricorso, salvo che dagli atti risulti comunque, in modo idoneo, la tempestività dell'impugnazione secondo la logica della prova di resistenza.
  • La mancata produzione della relata di notificazione non è sanata dal silenzio del controricorrente ed è rilevabile d'ufficio, trattandosi di requisito processuale attinente a interessi pubblici e al regolare svolgimento del giudizio di legittimità.
  • La prova di resistenza opera solo quando la notificazione del ricorso consente comunque di verificare, tramite la relazione tra data di pubblicazione della sentenza e data di notifica del ricorso, che l'impugnazione è stata proposta entro il termine breve.
  • Nel giudizio di cassazione, il difetto di un requisito processuale essenziale può assorbire ogni censura di merito, determinando la chiusura del processo senza esame dei motivi proposti.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza anche in caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, e può accompagnarsi all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.