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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20257/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di favoreggiamento, ritenendo che il fatto non sussistesse. Il pubblico ministero ha proposto ricorso sostenendo, in via preliminare, che dopo la modifica dell'art. 593 c.p.p. introdotta dalla legge n. 114 del 2024, per i reati procedibili a citazione diretta il pubblico ministero non avrebbe più potuto proporre appello contro sentenze di proscioglimento, sicché si sarebbe determinato un vuoto di tutela impugnatoria e il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere considerato ammissibile. Nel merito, ha inoltre dedotto violazione dell'art. 425 c.p.p. e apparenza della motivazione, assumendo che il G.u.p. non avesse compiuto una reale verifica degli elementi probatori e della base sufficiente per il rinvio a giudizio: non avrebbe valorizzato il contesto del furto presupposto, l'assenza di individuazione degli autori, gli sviluppi relativi a una contestata estorsione continuata, la pubblicazione fotografica del bene sottratto sul profilo social dell'imputato e l'incontro con sedicenti rumeni. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 378 c.p., sostenendo che la fattispecie di favoreggiamento ricorra anche con condotte positive o negative idonee a ostacolare, anche solo temporaneamente, le investigazioni e le ricerche del colpevole.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la novella dell'art. 593 c.p.p. non abbia inciso sul regime delle impugnazioni contro le sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare, che resta autonomamente disciplinato dall'art. 428 c.p.p. Ha osservato che per tali sentenze non è ammesso il ricorso per saltum e che, nel sistema vigente, lo strumento di impugnazione corretto è l'appello. Conseguentemente, poiché l'atto del pubblico ministero manifestava chiaramente volontà di impugnare la decisione e poteva assolvere alla funzione di gravame, la Corte ha disposto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al giudice competente. La pronuncia non ha esaminato il merito dei motivi relativi all'art. 425 c.p.p. e all'art. 378 c.p., perché ha risolto la questione in rito.

Norme richiamate

  • art. 425 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di non luogo a procedere e sostenere che il giudice non avesse svolto una reale verifica della sufficienza probatoria per il giudizio.

  • art. 378 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il favoreggiamento può essere integrato da qualsiasi condotta, anche omissiva, idonea ad aiutare il colpevole a eludere le investigazioni.

  • art. 593 c.p.p.

    La modifica introdotta dalla legge n. 114 del 2024 non incide sul regime delle impugnazioni delle sentenze di non luogo a procedere; essa riguarda l'inappellabilità di alcune sentenze di proscioglimento, ma non trasforma il rimedio esperibile contro la decisione emessa in udienza preliminare.

  • art. 428 c.p.p.

    È la disciplina autonoma e prevalente delle impugnazioni contro le sentenze di non luogo a procedere pronunciate all'esito dell'udienza preliminare; esclude il ricorso per saltum e, nei casi previsti, contempla specifiche ipotesi di inappellabilità.

  • art. 550 c.p.p.

    È richiamato solo per individuare i reati per i quali, dopo la riforma, il pubblico ministero non può proporre appello avverso sentenze di proscioglimento; tale regime non si estende automaticamente alle sentenze di non luogo a procedere.

  • art. 554-quater c.p.p.

    La Corte lo richiama in via comparativa per evidenziare che anche per l'udienza di comparizione predibattimentale esiste un regime autonomo di impugnazione, distinto da quello del dibattimento.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    È la fonte della novella che ha modificato l'art. 593 c.p.p.; la Corte ne esclude l'effetto estensivo sul diverso regime dell'art. 428 c.p.p.

Massime di principio

  • Le sentenze di non luogo a procedere pronunciate all'esito dell'udienza preliminare sono soggette a un regime impugnatorio autonomo e speciale, disciplinato dall'art. 428 c.p.p., che non può essere alterato per effetto delle modifiche intervenute sull'art. 593 c.p.p. per le sentenze di proscioglimento dibattimentali.
  • Quando l'ordinamento non consente il ricorso per saltum contro una sentenza di non luogo a procedere, il mezzo di impugnazione corretto va individuato secondo la disciplina speciale dell'udienza preliminare; se l'atto di impugnazione manifesta inequivocamente volontà di gravame ed è idoneo alla sua funzione, può esserne disposta la conversione nel rimedio esperibile.
  • La sopravvenuta inappellabilità del proscioglimento per alcuni reati procedibili a citazione diretta non determina, di per sé, un vuoto di tutela rispetto alle sentenze di non luogo a procedere, poiché queste restano regolate dal sistema proprio dell'art. 428 c.p.p.
  • Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, la questione preliminare sulla corretta individuazione del mezzo di impugnazione può assorbire l'esame dei motivi di merito relativi alla motivazione e alla configurabilità del reato contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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