Cassazione Penale, Ordinanza n. 20212/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della persona offesa, rilevando che contro il decreto di archiviazione non è ammesso ricorso per cassazione ma solo reclamo al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
La persona offesa ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del GIP che, rigettando la sua opposizione, aveva disposto l'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di un soggetto indagato per truffa. Il ricorso mirava, in sostanza, a contestare il provvedimento di archiviazione; tuttavia la Corte ha rilevato che tale mezzo di impugnazione non è previsto dall'ordinamento, poiché contro il decreto di archiviazione è esperibile il reclamo davanti al Tribunale in composizione monocratica. Il motivo, quindi, è stato ritenuto inammissibile perché il ricorso per cassazione era un mezzo non consentito.
Norme richiamate
art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Avverso il decreto di archiviazione è previsto il reclamo davanti al Tribunale in composizione monocratica; il ricorso per cassazione non è mezzo esperibile.
Massime di principio
- Contro il decreto di archiviazione non è consentito il ricorso per cassazione, quando l'ordinamento prevede un diverso rimedio impugnatorio specifico.
- L'erronea proposizione di un mezzo di impugnazione non previsto determina l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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