Cassazione Penale, Ordinanza n. 20259/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondate o non scrutinabili le censure sulla mancata riqualificazione del fatto e sul diniego delle attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendo la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in relazione a una condotta concernente cocaina e hashish. Contestava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la decisione di merito aveva già fornito una motivazione articolata sulla rilevante quantità di stupefacenti e sui conseguenti contatti criminali connessi alla gestione della sostanza, e che il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato dall'assenza di elementi positivi, senza che lo stato di incensuratezza potesse da solo imporne il riconoscimento.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità può essere esclusa quando la motivazione di merito evidenzi una quantità significativa di stupefacente e rilevanti contatti criminali correlati alla gestione della droga.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente a imporne la concessione dopo la riforma del 2008.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
È richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha rafforzato la discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti generiche.
l. 24 luglio 2008, n. 125
È richiamata in quanto legge di conversione del d.l. n. 92/2008.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti è legittima quando il giudice di merito offra una motivazione coerente fondata su quantità della sostanza, modalità della condotta e collegamenti criminali rilevanti.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sostituire una diversa valutazione di merito a una decisione già sorretta da argomentazione adeguata e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere validamente fondato sulla sola mancanza di elementi favorevoli all'imputato, senza necessità di un onere motivazionale particolarmente articolato in presenza di una motivazione essenziale ma sufficiente.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., l'incensuratezza non costituisce da sola elemento sufficiente per imporre la concessione delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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