Cassazione Penale, Ordinanza n. 20235/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato condannato dalla Corte d'appello di Catania all'esito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., per il concorso nel tentato furto. In appello il giudice ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 300 di multa, in conformità a quanto concordato tra le parti. L'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quello relativo alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare eventuali cause di proscioglimento nonostante il concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non siano proponibili in cassazione censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, in generale, a vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; la sentenza emessa ai sensi di tale disposizione non è ricorribile in cassazione per censure che investano motivi rinunciati, il mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi della pena non trasfusi in illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello nei limiti indicati dalla Corte.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01
Precedente richiamato a sostegno del principio di inammissibilità del ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. per i motivi dedotti.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà della parte aderente al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze relative a motivi di gravame ai quali la parte abbia rinunciato nel concordato.
- Contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non può essere dedotta in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la censura non si traduca in un vizio tipico deducibile nei limiti ammessi.
- I vizi attinenti alla determinazione della pena sono deducibili solo se la sanzione divenga illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
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