Cassazione Penale, Ordinanza n. 20219/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, emessa con rito abbreviato, per il delitto di invasione di terreni o edifici aggravata ai sensi degli artt. 633 e 639-bis c.p., in danno dell'ALER di Milano, con pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 115,00 di multa. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato tuttavia presentato personalmente dall'imputata, senza la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputata. Ha ritenuto applicabile l'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione e richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto contestato in fatto, relativo all'invasione di terreni o edifici.
Disposizione richiamata in relazione alla fattispecie aggravata contestata insieme all'art. 633 c.p.
Norma invocata nel ricorso come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
artt. 24, 111, comma 7, Cost.
Richiamati nel passaggio che esclude il dubbio di illegittimità costituzionale della disciplina sull'obbligo di difesa tecnica in cassazione.
art. 6 CEDU
Richiamato per escludere il contrasto della regola che impone la difesa tecnica nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato: è necessaria la rappresentanza tecnica di un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina in via automatica l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti.
- La previsione legislativa che impone la difesa tecnica nel giudizio di cassazione è ritenuta compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali, essendo giustificata dall'elevato livello di qualificazione professionale richiesto in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo ragioni di esonero che nel caso concreto non sono state ravvisate.
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