Cassazione Penale, Ordinanza n. 20218/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza di applicazione concordata della pena davanti al G.U.P. di Torre Annunziata, a un imputato era stata applicata, su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero, la pena finale concordata di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 3.000 di multa per fatti di riciclaggio. Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione sul calcolo della pena, sostenendo che non sarebbero stati indicati tutti i passaggi che hanno condotto alla sua determinazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita tassativamente l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi previste dalla norma, e non consente di dedurre in cassazione la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Quanto al trattamento sanzionatorio, la ricorribilità è ammessa solo se la pena è "illegale", cioè se supera i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie; non rileva, invece, che i passaggi intermedi di calcolo siano stati eventualmente compiuti in violazione di legge. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'impugnazione della sentenza di applicazione concordata della pena è ammessa solo nei casi tassativamente indicati dalla norma.
Non può essere dedotta in cassazione, contro il patteggiamento, la mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Richiamati come parametri dei limiti edittali generali della pena legale.
Richiamati come ulteriori parametri dei limiti edittali generali rilevanti per stabilire se la pena sia illegale.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., senza possibilità di ampliare i motivi di ricorso oltre il perimetro legale.
- In tema di applicazione concordata della pena, non è consentito censurare in cassazione la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., trattandosi di controllo non ricompreso tra i motivi consentiti.
- La pena applicata con patteggiamento è sindacabile in cassazione solo se 'illegale', cioè quando eccede i limiti edittali generali o quelli previsti per il reato contestato; non basta denunciare errori nei passaggi intermedi di dosimetria.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è dichiarato inammissibile, il ricorrente risponde delle spese processuali e del pagamento della somma alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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