Cassazione Civile, Ordinanza n. 31189/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente addetto con profilo di Operatore qualificato chiedeva il riconoscimento del superiore inquadramento come Capo Operatore, parametro 188 dell'Area professionale II, con decorrenza da luglio 2010 fino al pensionamento, oltre alle differenze retributive maturate. La corte di merito aveva accolto la domanda, valorizzando la prova testimoniale e la disciplina collettiva di settore. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2, lett. B, del CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000, sostenendo che il giudice d'appello avesse riconosciuto il profilo superiore senza accertare tutti i requisiti contrattuali e senza specificare le competenze specialistiche richieste; (2) violazione dell'art. 18 del R.D. n. 148/1931, lamentando che non fosse stata verificata la prevalenza delle mansioni superiori rispetto a quelle ordinariamente svolte né compiuto il necessario raffronto qualitativo e quantitativo; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il lavoratore non avesse fornito prova dei presupposti del diritto all'inquadramento superiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente denunciando violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva motivato in modo ampio e congruo, seguendo il procedimento trifasico per l'inquadramento: accertamento delle mansioni in concreto svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili e raffronto tra fatto e norma collettiva. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere probatorio sia stato erroneamente posto a carico di una parte diversa da quella onerata, mentre qui si contestava soltanto la valutazione delle prove. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore del lavoratore antistatario.
Norme richiamate
art. 2, lettera B, CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000
La censura mirava a sostenere che l'inquadramento nel profilo di Capo Operatore richiedesse l'accertamento di tutti i requisiti contrattuali e delle specifiche competenze specialistiche previste dalla declaratoria.
art. 18 Regio Decreto n. 148 del 1931, Allegato A
La censura sosteneva la necessità di verificare la prevalenza delle mansioni superiori e di raffrontarne i dati qualitativi e quantitativi con quelle abitualmente esercitate.
La Corte ha ribadito che la violazione della norma è deducibile in cassazione solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non basta contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
È stato il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge formulate nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: quando la censura mira a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una diversa lettura degli elementi istruttori, il motivo è inammissibile.
- L'accertamento dell'inquadramento superiore del lavoratore si svolge secondo un procedimento trifasico: verifica in fatto delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie e dei profili previsti dal contratto collettivo, e raffronto tra mansioni accertate e previsioni contrattuali; la prima fase è tipicamente riservata al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia errato nell'individuare la parte gravata dall'onere della prova; non ricorre invece quando si contesti semplicemente la valutazione del materiale probatorio.
- Una motivazione di merito ampia, coerente e logicamente strutturata sull'attività svolta, sulle declaratorie contrattuali e sul raffronto tra esse è insindacabile in cassazione, salvo vizi propri non dedotti o non configurabili come mera rivalutazione del fatto.
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