Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17872/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato le condanne per: (capo A) detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ex art. 73, comma 4, DPR 9 ottobre 1990 n. 309; (capo B) falso/contraffazione e relative condotte (artt. 81 co.2, 474 co.2 e 474-ter co.2 c.p.) riferite alla commercializzazione di capi contraffatti; (capo C) ricettazione (art. 61 n.2, 81 co.2 e 648 c.p.). Il ricorrente propose quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla modalità di valutazione della prova per la finalità di spaccio (sosteneva uso personale o consumo di gruppo); 2) mancata derubricazione alla fattispecie di lieve offensività ex art. 73 co.5 DPR 309/90; 3) vizio di motivazione e insufficienza probatoria sulle accuse relative ai capi contraffatti e alla ricettazione (contestava l'attendibilità degli accertamenti delle aziende e la mancata prova della disponibilità dei beni); 4) vizio nella determinazione della pena e nel bilanciamento delle circostanze (contestava la misura della pena base, gli aumenti per continuazione e la valutazione delle attenuanti generiche in presenza della recidiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In motivazione ha ritenuto i primi e terzo motivo manifestamente infondati perché la valutazione delle evidenze e delle inferenze probatorie è riservata al giudice di merito e la Corte d'Appello aveva fornito un apparato argomentativo logico e coerente (quantitativi di droga, materiale per il confezionamento, chat, fotografie dei capi, conversazioni indicative). Il secondo motivo (derubricazione art. 73 co.5) è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità o manifestamente infondato: la Corte aveva adeguatamente considerato tutti gli elementi (quantità, qualità, modalità e uso dei social). Il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per difetto di specificità o manifesta infondatezza: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito riguardo alla pena base, agli aumenti per continuazione e al bilanciamento delle circostanze (attenuanti generiche equivalenti alla recidiva). Conseguentemente è stata confermata la condanna inflitta in appello: anni 2 e mesi 8 di reclusione e euro 7.000 di multa, riconosciuto il vincolo di continuazione fra i reati; il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 4

    Rilevata applicabilità alla detenzione finalizzata allo spaccio; la Corte ha valutato la finalità illecita considerando globalmente quantità, qualità, confezionamento, materiale per il confezionamento e conversazioni/social media come elementi indicativi di destinazione alla vendita.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    Per il riconoscimento della lieve offensività il giudice deve valutare tutti gli elementi indicati dalla norma (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità). La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, gli elementi non giustificavano la derubricazione.

  • Codice penale, art. 474 e art. 474-ter

    Le condotte di alterazione o immissione nel mercato di prodotti contraffatti possono essere provate anche mediante fotografie, accertamenti delle aziende e conversazioni che dimostrino consapevolezza e collegamento tra il soggetto e la merce; la Corte d'Appello ha ritenuto tali elementi sufficienti.

  • Codice penale, art. 648

    La ricettazione richiede prova della ricezione della merce illecita; la Corte ha ritenuto che la documentazione fotografica, le conversazioni e gli accertamenti aziendali fornivano adeguato riscontro indiziario della riconducibilità della merce al ricorrente.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamata nella contestazione difensiva come principio probatorio; la Corte di Cassazione ha ricordato che il sindacato di legittimità è limitato a verificare la presenza di un percorso argomentativo logico, non a rivedere le valutazioni di fatto.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri di determinazione della pena e bilanciamento delle circostanze: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno adeguatamente applicato i criteri e motivato il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La quantità di stupefacente da sola non determina automaticamente la destinazione allo spaccio: il giudice deve valutare globalmente quantità, confezionamento, strumenti (bilancino, materiale per il confezionamento), modalità di conservazione e ogni elemento extrinseco (chat, contatti, ordini) che indichi attività di vendita.
  • Conversazioni, fotografie, uso di canali social e materiale per il confezionamento costituiscono elementi indiziari rilevanti che, combinati, possono sostanziare la finalità di spaccio anche se non esiste una prova di singole cessioni.
  • Per le accuse di contraffazione e ricettazione, accertamenti delle aziende titolari dei marchi, fotografie che ritraggono i beni nell'abitazione o in mano all'imputato e conversazioni indicative della consapevolezza possono essere ritenuti sufficienti a fondare la responsabilità, purché il ragionamento del giudice sia esplicitato e coerente.
  • La Corte di Cassazione limita il suo sindacato alla verifica della presenza di un percorso argomentativo logico e non procede a una rinnovata valutazione dei fatti: le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove sono in genere inammissibili se non evidenziano errori di diritto o mancanze logiche nella motivazione.
  • Per ottenere la derubricazione per lieve offensività ex art. 73 co.5 DPR 309/90 è necessario contestare specificamente la valutazione degli elementi previsti dalla norma e indicare dati concreti che dimostrino la prevalenza di elementi di ridotta offensività; contestazioni generiche sono inidonee.
  • Le impugnazioni sulla determinazione della pena richiedono specificità: la discrezionalità del giudice di merito è ampia se la motivazione mostra il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Cassazione interviene solo se manca un percorso logico o la pena è manifestamente illogica o sproporzionata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.