Cassazione Penale, Ordinanza n. 16857/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello che, in sede esecutiva, aveva riconosciuto la continuazione solo tra alcuni reati oggetto di specifiche sentenze e aveva dichiarato inammissibile, per il resto, l'istanza volta a ottenere il cumulo giuridico ex art. 81 c.p. tra tutti i reati commessi tra il 2015 e il 2019 e definiti da venti diverse sentenze. Con il ricorso si deducevano inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l'esclusione della recidiva nell'ultima sentenza irrevocabile avesse mutato il quadro e consentito una nuova valutazione del percorso criminoso, tale da superare il precedente rigetto dell'analoga istanza pronunciato dal Tribunale di La Spezia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. Ha osservato che la Corte di appello aveva correttamente riconosciuto l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza solo rispetto alle sentenze che non erano già state oggetto di precedente ordinanza reiettiva fondata sui medesimi elementi di fatto e di diritto, mentre aveva legittimamente dichiarato inammissibile la riproposizione della medesima domanda per le altre sentenze, trattandosi di istanza reiterativa e priva di nuovi elementi idonei a superare la preclusione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. La Corte ha escluso che la sola esclusione della recidiva nella sentenza più recente potesse incidere sulla preclusione già formatasi. Per l'effetto ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata per il riconoscimento della continuazione tra più reati; la Corte non nega in astratto l'applicabilità, ma rileva che la doglianza non supera la preclusione processuale derivante da precedente decisione sul medesimo tema.
prevede la preclusione processuale in sede esecutiva per le istanze meramente reiterative già esaminate, in assenza di nuovi elementi di fatto o di diritto; la sua operatività comporta l'inammissibilità della nuova domanda.
richiamato nelle sentenze esecutive indicate per la contestazione della recidiva; la sua esclusione nell'ultima decisione non è stata ritenuta sufficiente a superare la preclusione.
richiamato come norma integratrice dei reati oggetto delle sentenze considerate ai fini della continuazione.
richiamato come fattispecie di furto tentato/consumazione nei provvedimenti esecutivi considerati.
richiamato quale circostanza aggravante nei reati oggetto di una delle sentenze considerate.
art. 628, comma 1 e comma 3, n. 1, c.p.
richiamato per una delle sentenze oggetto della richiesta di continuazione, in relazione alla rapina aggravata.
richiamato insieme agli artt. 585, 61 n. 2 e 576 n. 1 c.p. tra i reati oggetto di una delle sentenze esaminate.
richiamato come norma circostanziale nell'ambito dei reati di lesioni contestati in una delle sentenze considerate.
richiamato quale aggravante comune nei reati esaminati ai fini della continuazione.
richiamato quale aggravante nei reati esaminati ai fini della continuazione.
richiamato come reato di porto/detenzione illegale di armi in una delle sentenze considerate ai fini della continuazione.
"inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata"
secondo l'orientamento di legittimità richiamato, la reiterazione di una domanda già decisa è inammissibile se non sorretta da nuovi elementi.
Massime di principio
- In sede esecutiva, l'istanza di riconoscimento della continuazione non può essere riproposta quando coincida con una domanda già esaminata e rigettata, se il nuovo ricorso non introduce elementi nuovi di fatto o di diritto idonei a mutare il quadro decisorio.
- La sopravvenienza di una diversa valutazione su un profilo accessorio della sentenza più recente, quale l'esclusione della recidiva, non è di per sé sufficiente a superare la preclusione processuale già formatasi su una precedente istanza fondata sugli stessi presupposti.
- Il giudice dell'esecuzione può dichiarare ammissibile e fondata l'istanza di continuazione solo per i provvedimenti non coperti dalla precedente decisione reiettiva, mentre per gli altri deve rilevare l'inammissibilità della domanda reiterativa.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che si limiti a contestare la preclusione senza confrontarsi con l'assenza di nuovi elementi è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16710/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16711/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16714/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16725/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →