Cassazione Civile, Ordinanza n. 19276/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa, deducendo di aver aderito a un programma di acquisto/adesione immobiliare e di aver versato somme di denaro in esecuzione di successivi contratti di accumulo. L’opposizione allo stato passivo era stata respinta dal tribunale perché il creditore non aveva fornito prova sufficiente del credito: mancava la data certa dei contratti di adesione, non era dimostrata l’anteriorità dei documenti rispetto alla procedura e la documentazione ulteriore, di formazione unilaterale, era anch’essa priva di data certa e non consentiva di collegare con certezza i versamenti all’immobile indicato. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la prova del credito e la prova della data certa, senza valorizzare la documentazione prodotta; censurava inoltre il diniego dell’ordine di esibizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del materiale documentale e una diversa valutazione fattuale della data certa e dell’anteriorità dei documenti rispetto alla procedura concorsuale, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che la prova dell’anteriorità può essere data anche per testimoni o presunzioni, ma la selezione degli elementi da cui desumere la data certa è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Quanto all’ordine di esibizione, ha confermato che esso è rimesso alla discrezionalità del giudice e il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione, neppure sotto il profilo motivazionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio dell’opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale.
la data certa della scrittura privata non autenticata può risultare da registrazione, eventi specificamente previsti o da altro fatto certo; nei confronti della procedura concorsuale non può desumersi da documenti privi a loro volta di data certa.
richiamato come parametro di legittimità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare i fatti e le prove.
richiamato come parametro di legittimità, ma non consente in cassazione un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
il creditore opponente deve provare la fonte negoziale o legale del proprio credito; alla procedura spetta la prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi.
l’ordine di esibizione è potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico del ricorrente soccombente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’onere di provare la fonte del credito incombe sull’opponente, mentre alla procedura spetta la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligazione.
- La data certa di una scrittura privata non autenticata può essere dimostrata anche mediante fatti ulteriori oggettivi e non riferibili al soggetto interessato, ma la scelta e la valutazione di tali fatti sono rimessa al giudice di merito.
- Ai fini dell’opponibilità alla procedura concorsuale, la certezza della data non può essere ricavata da documenti che siano a loro volta privi di data certa e quindi non opponibili.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale documentale o delle risultanze istruttorie per ottenere un diverso apprezzamento della prova.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio residuale e discrezionale; il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione, salvo profili estranei alla mera valutazione di opportunità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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