Cassazione Civile, Ordinanza n. 15693/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società commerciale)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. di una precedente ordinanza di cassazione che aveva respinto il suo ricorso avverso il rigetto, nei giudizi di merito, della domanda risarcitoria proposta per l'illegittima risoluzione di un venticinquennale rapporto commerciale di concessione per la vendita di autoveicoli in una determinata zona. La ricorrente ha dedotto che l'ordinanza revocanda sarebbe stata viziata da errore di fatto per avere ritenuto tardivamente introdotte alcune voci di danno, in particolare la perdita di avviamento commerciale e la perdita di chance, sostenendo invece che tali richieste erano già contenute nell'atto introduttivo di primo grado e solo sviluppate nelle memorie successive. Ha quindi articolato due motivi, uno sulla perdita di chance e uno sulla perdita di avviamento, entrambi fondati sull'assunto che la Corte avesse erroneamente percepito il contenuto dell'atto di citazione, mentre il controricorrente ha resistito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto e la condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che le censure non riguardavano un errore di fatto meramente percettivo, ma investivano l'interpretazione dell'atto di citazione e comunque una questione già discussa nel giudizio di merito. Ha affermato che l'errore revocatorio non può riguardare attività interpretative o valutative, deve essere evidente, decisivo e desumibile dal solo confronto tra decisione e atti di causa, oltre a concernere gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere sulla pronuncia stessa. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controparte e al versamento in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
revocazione ex art. 391-bis, comma 1
La revocazione delle ordinanze di cassazione è ammessa solo nei ristretti limiti previsti per l'errore di fatto revocatorio, non potendo essere utilizzata per sollecitare un nuovo esame interpretativo del contenuto degli atti o delle questioni già discusse.
L'errore revocatorio consiste nell'erronea percezione di un fatto di causa, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti; non può riguardare attività interpretative o valutative e deve risultare immediatamente dagli atti.
Le censure della ricorrente ruotavano attorno alla dedotta tardività di voci di danno rispetto alle memorie istruttorie consentite in primo grado, ma la Corte ha ritenuto che la questione implicasse interpretazione dell'atto introduttivo e non un errore percettivo revocatorio.
Richiamato nei motivi originari come norma sulla risarcibilità del danno consequenziale, senza che la Corte di revocazione ne offrisse una autonoma interpretazione nel merito.
Richiamato nei motivi originari per dedurre ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non oggetto di autonoma decisione nel giudizio di revocazione.
Richiamato nei motivi originari in relazione al contenuto dell'atto di citazione e alla specificità della domanda.
Richiamato nei motivi originari per la responsabilità da inadempimento, senza specifica statuizione nel giudizio di revocazione.
Richiamato nei motivi originari per contestare il perimetro del giudicato o degli accertamenti compiuti nei precedenti gradi.
Richiamato nei motivi originari sul riparto dell'onere probatorio in tema di danno.
Richiamato nei motivi originari con riferimento alla valutazione delle prove e dei documenti.
Richiamato nei motivi originari in tema di giudicato formale.
Richiamato nei motivi originari in tema di documentazione contabile e prova dei fatti di impresa.
Richiamato nei motivi originari in relazione alla motivazione e agli accertamenti del giudice.
Richiamato nei motivi originari con riferimento alle attività peritali e agli accertamenti tecnici.
Richiamato nei motivi originari con riguardo all'acquisizione di informazioni e documenti da pubbliche amministrazioni, nell'ambito della consulenza tecnica.
La Corte lo applica per sanzionare una condotta processuale oggettivamente valutabile come abuso del processo, non essendo sufficiente la mera infondatezza del ricorso.
La Corte dispone anche una somma in favore della Cassa delle Ammende, in ragione dell'abuso dello strumento impugnatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza o ordinanza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore è meramente percettivo, emerge in modo immediato dal confronto tra decisione e atti e riguarda un fatto non discusso tra le parti.
- Non integra errore revocatorio la censura che richiede una nuova interpretazione dell'atto processuale o una rivalutazione delle risultanze di causa, anche se formulata come denuncia di erronea percezione del contenuto degli atti.
- Se il presunto errore investe un tema già oggetto di contraddittorio nel merito, difetta il presupposto tipico della revocazione.
- L'abuso del processo può essere sanzionato anche in sede di legittimità quando il ricorso è prima facie incompatibile con i limiti del rimedio azionato, senza che sia sufficiente la sola infondatezza del gravame.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e può giustificare, nei casi di abuso, anche la condanna a somme ulteriori ex art. 96 c.p.c. e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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