Cassazione Penale, Sentenza n. 11829/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., deducendo principalmente che il reato era già estinto per prescrizione alla data della sentenza. Sosteneva che, tenuto conto degli artt. 157 e 161 c.p.p. e dei periodi di sospensione legati all'emergenza Covid, il termine di prescrizione era maturato anteriormente alla pronuncia (22/12/2022 nella prima prospettazione; la Corte di legittimità ricostruisce una scadenza al 14/02/2023). Ha inoltre denunciato nullità per mancata comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del P.G. (art. 178 c.p.p. e art. 23‑bis l. 176/2020) e vizi di motivazione sulla ricostruzione della responsabilità e sulla rilevazione della temperatura dei prodotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che al momento della pronuncia della sentenza impugnata il reato risultava estinto per prescrizione (avendo computato complessivi 119 giorni di sospensione del corso della prescrizione dovuti all'emergenza Covid) e pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza di assoluzione. La Corte ha quindi affermato il principio secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
La Corte ricorda che l'istituto costituisce una causa di non punibilità atipica che richiede l'accertamento della responsabilità penale; non estingue il reato nella sua materialità e giuridicità. Quando concorre con la prescrizione, la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale.
Disciplina la tutela igienico‑sanitaria degli alimenti: qui contestato il reato di trasporto di latticini in cattivo stato di conservazione (fatto materiale contestato).
Norma richiamata nella ricostruzione del decorso della prescrizione e delle sospensioni; la Corte ha tenuto conto delle disposizioni che incidono sui termini processuali nel periodo dell'emergenza.
Richiamata insieme all'art. 157 per il computo dei termini di prescrizione; la Corte ha valutato i periodi di sospensione determinati dalle misure emergenziali.
Citato dal ricorrente in relazione al calcolo dei termini; la Corte ha comunque operato il proprio calcolo considerando le sospensioni previste per l'emergenza Covid.
Norma richiamata nella doglianza di nullità per mancata comunicazione delle conclusioni scritte del P.G.; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dopo aver annullato per prescrizione.
Richiamata in relazione agli obblighi di comunicazione delle conclusioni del P.G. nel contesto delle misure emergenziali; la mancata comunicazione è stata denunciata ma non decisa essendo il tema assorbito dalla statuizione sulla prescrizione.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato valutato alla luce dei motivi indicati (lett. b, c, e), con accoglimento del motivo relativo alla prescrizione.
Massime di principio
- Se al momento della pronuncia sussiste già l'estinzione del reato per prescrizione, questa prevale e determina l'annullamento della sentenza anche se la sentenza impugnata aveva assolto per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis).
- L'applicazione dell'art. 131‑bis presuppone l'accertamento della responsabilità penale: non estingue il reato e può comunque produrre effetti potenzialmente pregiudizievoli (iscrizione nel casellario), motivo per cui l'interesse ad impugnare un'assoluzione per tenuità può sussistere.
- Il calcolo dei termini di prescrizione deve tener conto delle sospensioni previste per l'emergenza Covid; errori nel computo possono mutare l'esito del giudizio e giustificare l'annullamento.
- Questioni processuali (es. mancata comunicazione delle conclusioni del P.G.) possono rilevare, ma se la Corte di legittimità risolve il caso su un motivo decisivo (prescrizione) le contestazioni processuali possono restare assorbite.
- In casi analoghi è essenziale documentare con precisione i periodi di sospensione/interruzione della prescrizione e comparare gli effetti della prescrizione con quelli di istituti di non punibilità alternativi (es. art. 131‑bis) per determinare quale situazione sia più favorevole all'imputato.
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