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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35234/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una docente che, dopo aver prestato servizio con contratti a termine ed essere stata immessa in ruolo, ha chiesto il riconoscimento della parità di trattamento retributivo durante il precariato e, soprattutto, la ricostruzione della carriera con computo integrale del servizio pre-ruolo. Il tribunale aveva accolto in parte le domande; la corte d'appello aveva respinto il gravame del Ministero, ritenendo già coperto da giudicato il capo sulla parità retributiva e disapplicando l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro, degli artt. 485, 489 e 569 d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la disciplina richiamata sarebbe correttamente applicabile e che l'abbattimento dell'anzianità sarebbe giustificato dalle differenti modalità di calcolo, dalla mancata verifica concorsuale iniziale e dall'esigenza di evitare discriminazioni alla rovescia verso i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo del Ministero, affermando che la sentenza impugnata era conforme all'orientamento già consolidato della Corte in fattispecie sovrapponibili. Secondo tale orientamento, l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 viola la clausola 4 dell'accordo quadro e deve essere disapplicato quando, applicando i criteri in esso previsti insieme all'art. 489 e all'art. 11, comma 14, L. n. 124/1999, l'anzianità riconosciuta risulti inferiore a quella spettante a un docente comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato. Per accertare la discriminazione il giudice deve comparare il trattamento del docente precario poi stabilizzato con quello del docente assunto direttamente in ruolo, senza valorizzare le interruzioni tra i rapporti né applicare la regola di equivalenza dell'art. 489; l'anzianità va quindi computata con i medesimi criteri del personale di ruolo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione, e la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    impone la parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori comparabili a tempo indeterminato; impedisce che il docente stabilizzato riceva un trattamento peggiorativo nell'anzianità di servizio se non giustificato da ragioni oggettive

  • art. 485 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    va disapplicato quando il computo dell'anzianità del docente assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo risulti inferiore a quello del docente assunto ab origine a tempo indeterminato

  • art. 489 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    non può essere utilizzato per neutralizzare la discriminazione nel caso concreto; non si applica la regola di equivalenza quando occorra confrontare l'anzianità con quella del personale di ruolo

  • art. 569 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    richiamato nel ricorso, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione decisoria

  • art. 11, comma 14, L. n. 124/1999

    integra il sistema di calcolo dell'anzianità, ma non è idoneo, nel caso esaminato, a eliminare la disparità di trattamento

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    ha disciplinato la trattazione camerale non partecipata del ricorso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicabile alle Amministrazioni dello Stato che fruiscono della prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro scolastico, il docente assunto a tempo determinato e poi immesso in ruolo ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio secondo criteri non peggiorativi rispetto a quelli applicabili al docente assunto fin dall'origine a tempo indeterminato, quando la disciplina interna produca un trattamento meno favorevole senza ragioni oggettive.
  • Ai fini della verifica della discriminazione tra personale a termine poi stabilizzato e personale di ruolo, il giudice deve operare un confronto diretto tra le due posizioni omogenee; non rilevano le interruzioni tra i rapporti di lavoro e non possono essere utilizzati meccanismi normativi di equivalenza che alterino la comparazione.
  • Se l'applicazione della disciplina interna sul riconoscimento del servizio pre-ruolo determina un'anzianità inferiore rispetto a quella che spetterebbe al lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato, la norma interna deve essere disapplicata per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sulla parità di trattamento.
  • Quando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità si è ormai consolidato sulla questione decisa, il ricorso che riproponga argomenti già esaminati e disattesi non è idoneo a scalfire la soluzione adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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