Cassazione Civile, Ordinanza n. 36165/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva prestato attività dal 1 luglio 2005 al 30 settembre 2005 in virtù di un contratto a tempo determinato stipulato con un'agenzia di somministrazione, che lo aveva inviato presso una società utilizzatrice. Il lavoratore aveva chiesto in giudizio di accertare la nullità della somministrazione a termine e di dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione dell'attività alla riammissione in servizio. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo intervenuta la risoluzione per mutuo consenso. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva invece accolto la domanda, ritenendo provata la violazione della clausola di contingentamento prevista dal CCNL: aveva rilevato che il ricorso introduttivo conteneva la specifica deduzione del mancato rispetto del limite percentuale del 14% dei lavoratori a termine rispetto agli stabili e aveva affermato che la società non aveva fornito prova del rispetto di tale limite. La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione solo apparente, sostenendo che il lavoratore non avesse specificamente allegato la violazione del limite del 14%; secondo, travisamento delle allegazioni del ricorso introduttivo e utilizzo di un dato probatorio contrastante con il testo dell'atto, insistendo sull'asserita genericità della domanda e sulla pretesa inesistenza di una specifica contestazione del contingentamento. La Corte ha però rilevato che il giudice di rinvio era vincolato dal precedente giudizio rescindente, nel quale si era già dato per presupposto che la questione del contingentamento fosse stata devoluta; inoltre ha confermato che nel ricorso introduttivo era effettivamente dedotta la violazione del limite percentuale. Ha quindi ribadito che, in materia di clausola di contingentamento dei contratti a termine, l'onere di provare il rispetto del limite percentuale e, quindi, la legittimità del termine, grava sul datore di lavoro, mentre al lavoratore basta allegare l'inadempimento, trattandosi di obbligo di fonte contrattuale e di responsabilità ex art. 1218 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso di cassazione proposto dalla società. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché coperto da giudicato interno implicito, essendo il giudice di rinvio già stato investito dell'accertamento della violazione del contingentamento. Ha giudicato infondato il secondo motivo, confermando che dal ricorso introduttivo risultava la specifica deduzione del mancato rispetto del limite percentuale e che la Corte d'appello aveva correttamente posto a carico della società la prova del rispetto del tetto del 14%. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1 luglio 2005 e condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese. La società è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è stata ritenuta inammissibile nel caso concreto, perché preclusa dal giudicato interno implicito e comunque infondata in presenza di una motivazione effettiva e intellegibile.
art. 22, commi 2 e 4, CCNL 11/07/2003
La clausola collettiva prevede un doppio limite quantitativo alla somministrazione/lavoro a termine: un limite medio annuo e un limite esterno del 14% riferito ai lavoratori in servizio nell'ambito regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
art. 23 L. 28 febbraio 1987, n. 56
La clausola di contingentamento dei contratti a termine prevista dalla contrattazione collettiva deve essere rispettata; il relativo onere probatorio, secondo la giurisprudenza richiamata, grava sul datore di lavoro.
art. 3 L. 18 aprile 1962, n. 230
Il datore di lavoro deve dimostrare l'oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione del termine al contratto.
Poiché l'obbligo di rispettare il contingentamento ha natura contrattuale, al lavoratore basta allegare l'inadempimento, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di clausola di contingentamento dei contratti a termine prevista dalla contrattazione collettiva, l'onere di provare il rispetto del limite percentuale grava sul datore di lavoro, che deve indicare e documentare i dati necessari al calcolo secondo i parametri fissati dalla disciplina applicabile.
- Quando la parte ricorrente deduce la violazione di un limite quantitativo alla stipulazione di contratti a termine, è sufficiente che nell'atto introduttivo sia prospettato il mancato rispetto del contingentamento; non è richiesta una formula sacramentale, purché la causa petendi consenta di individuare la violazione allegata.
- Se la Corte di cassazione, con sentenza rescindente, ha già presupposto che una specifica eccezione o domanda sia stata devoluta al giudice di merito, il giudice di rinvio e la stessa parte non possono più rimettere in discussione tale presupposto nei limiti del giudicato interno implicito.
- La motivazione è solo apparente quando manca un percorso argomentativo riconoscibile; non lo è quando il giudice d'appello esamina gli atti e ne trae una conclusione logica, anche mediante richiamo e trascrizione di stralci dell'atto introduttivo.
- In presenza di un obbligo contrattuale di contingentamento, il lavoratore è tenuto ad allegare l'inadempimento, mentre il datore di lavoro, quale debitore dell'obbligo, deve dimostrare di averlo rispettato ai sensi dell'art. 1218 c.c.
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