Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22504/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per un reato in materia di stupefacenti, deducendo due censure: da un lato, violazione di legge, motivazione apparente ed error in procedendo in relazione all'affermazione di responsabilità penale; dall'altro, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla riconducibilità alla sua persona della sostanza stupefacente sequestrata. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi proposti erano non deducibili in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove già apprezzate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indicato come norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che, anche dopo la riforma del 2006, resta preclusa in cassazione la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Richiamata quale intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p. senza ampliare il sindacato della Cassazione fino alla rivalutazione del fatto.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata a sostegno della condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nella richiesta di una lettura alternativa delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non consente alla Corte di cassazione di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.