Cassazione Penale, Ordinanza n. 22504/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per un reato in materia di stupefacenti, deducendo due censure: da un lato, violazione di legge, motivazione apparente ed error in procedendo in relazione all'affermazione di responsabilità penale; dall'altro, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla riconducibilità alla sua persona della sostanza stupefacente sequestrata. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi proposti erano non deducibili in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove già apprezzate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indicato come norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che, anche dopo la riforma del 2006, resta preclusa in cassazione la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della valutazione compiuta dal giudice di merito.
Richiamata quale intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p. senza ampliare il sindacato della Cassazione fino alla rivalutazione del fatto.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata a sostegno della condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nella richiesta di una lettura alternativa delle prove sono inammissibili in cassazione.
- Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non consente alla Corte di cassazione di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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