Cassazione Civile, Ordinanza n. 06574/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, nel quale la Corte d'appello aveva liquidato in favore delle ricorrenti un indennizzo e le spese di lite. Dopo un primo ricorso per cassazione limitato alla liquidazione delle spese, la causa era stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia, che aveva rideterminato i compensi per il giudizio di merito, per il giudizio di legittimità e per la fase di riassunzione. Le ricorrenti hanno impugnato tale nuovo decreto deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., e dei dd.mm. nn. 55/2014 e 37/2018, sostenendo che: a) la Corte territoriale aveva liquidato le spese dei gradi di merito senza considerare la fase istruttoria, pur dovuta; b) rispetto ai compensi tabellari minimi, la liquidazione era stata comunque ridotta in misura ulteriore, senza adeguata giustificazione; c) i valori minimi tariffari non potevano essere compressi in assenza di motivazione idonea. Il Ministero ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo in parte il motivo: ha affermato che nel procedimento per equa riparazione la fase istruttoria non può dirsi inesistente, perché comprende quantomeno l'esame degli scritti difensivi e dei provvedimenti del giudice, e che dunque andava riconosciuto un compenso per tale fase; ha invece escluso che vi sia un principio di assoluta inderogabilità dei minimi tariffari, rilevando che il giudice può discostarsene motivando, e che nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello era sufficiente. Di conseguenza ha cassato il decreto solo nella parte relativa al mancato riconoscimento della fase istruttoria e, decidendo nel merito, ha liquidato un ulteriore compenso di euro 200,00 per il giudizio di merito; ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per il parziale accoglimento.
La decisione
La Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso: ha ritenuto errata la mancata considerazione della fase istruttoria nel giudizio di merito dell'equa riparazione e, per tale profilo, ha cassato il decreto impugnato decidendo nel merito e riconoscendo alle ricorrenti un ulteriore compenso di euro 200,00, oltre accessori e distrazione in favore dei difensori antistatari. Per il resto ha respinto implicitamente la censura sulla pretesa inderogabilità dei minimi tariffari, ritenendo congrua la motivazione della Corte d'appello. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5
Il procedimento di equa riparazione ex L. Pinto è qualificato come procedimento contenzioso, con conseguente applicazione della disciplina tabellare dei compensi professionali prevista per il giudizio civile.
Richiamato quale norma sulla soccombenza per contestare la liquidazione delle spese processuali.
Richiamato a sostegno della censura sulla determinazione del compenso professionale e sui limiti di liquidazione inferiore ai parametri.
È applicabile alla liquidazione dei compensi nel procedimento di equa riparazione; la tabella 12 include la fase istruttoria e il giudice può discostarsi dai valori tabellari solo con adeguata motivazione.
Richiamato insieme al d.m. n. 55/2014 ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
art. 4, lettera c), d.m. n. 55/2014
La fase istruttoria comprende anche l'esame degli scritti e dei documenti delle altre parti e dei provvedimenti giudiziali adottati nel corso e in funzione dell'istruzione.
È la norma sulla riassunzione dopo cassazione con rinvio; nel caso di specie regola il nuovo giudizio davanti alla Corte d'appello.
La Corte dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, ai fini della liquidazione dei compensi dell'avvocato si applica la tabella 12 del d.m. n. 55/2014, che include anche la fase istruttoria.
- La fase istruttoria non può essere esclusa in modo meramente formale quando la causa richieda l'esame degli atti, degli scritti difensivi della controparte e dei provvedimenti giudiziali, poiché tali attività rientrano nella nozione tabellare di istruttoria.
- Non esiste un principio di assoluta inderogabilità dei minimi tariffari: il giudice può liquidare importi inferiori ai parametri, purché dia conto in motivazione delle ragioni dello scostamento e della misura adottata.
- Quando il giudice motiva in modo controllabile e coerente la scelta di ridurre i compensi entro l'ambito tabellare, la sua valutazione non è sindacabile in cassazione se non per vizi di legittimità.
- Se il giudice di merito omette di riconoscere una fase prevista dalla tariffa professionale, la cassazione può decidere nel merito e liquidare direttamente il compenso spettante, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06548/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06549/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06550/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06551/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06567/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06569/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →