Sentenza n. 1663/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto. Prot. -OMISSIS-/2022 Reg. /Cat. A12/ II° Sez. del -OMISSIS- del Questore di -OMISSIS-; - di qualsiasi atto prodromico, connesso, conseguente e/o seguente, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di rigetto dell’istanza di aggiornamento e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha respinto la richiesta di aggiornamento e revocato il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti. Il provvedimento era fondato sulla condanna definitiva a quattro anni di reclusione per un reato previsto dall’art. 1 d.P.R. n. 309/1990, sull’assenza di redditi negli anni 2020 e 2021, sul reddito di euro 7.138,00 nel 2019 e sull’assenza di contribuzioni INPS dal 2007. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, lamentando l’omessa considerazione dei legami familiari e dell’estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e l’eccesso di potere per omessa istruttoria e carenza dei presupposti, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la situazione concreta. La domanda cautelare era già stata respinta, anche in considerazione della possibilità indicata nel provvedimento di presentare una nuova istanza per il rilascio di un diverso permesso di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non possa fondarsi su un automatismo derivante dalla sola condanna penale, ma debba essere sorretta da una motivazione ampia e puntuale. Nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto, poiché l’amministrazione ha valutato non soltanto la condanna definitiva a una pena significativa per fatti ritenuti fonte di allarme sociale, ma anche l’assenza di redditi nel triennio 2019-2021 e l’assenza di contribuzione INPS dal 2007. Il giudice ha inoltre rilevato che il provvedimento aveva esaminato i legami familiari, ritenendoli non ostativi alla revoca in ragione della possibilità di ottenere un permesso per lavoro; tale possibilità era stata concretamente prospettata dall’Ufficio, ma il ricorrente non si era presentato ai due appuntamenti fissati senza giustificato motivo. Anche l’esito positivo della messa alla prova e la conseguente estinzione del reato erano stati considerati dall’amministrazione, che aveva tuttavia ritenuto tale circostanza inidonea a eliminare la valutazione di pericolosità sociale, incidendo sulla fase esecutiva della pena definitiva. Il TAR ha quindi escluso l’automatismo ostativo e ritenuto non irragionevole la prevalenza dell’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il sindacato giudiziale resta limitato alla manifesta illogicità o al travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto. Le spese sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali e la natura della materia.
Norme richiamate
La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiede una valutazione concreta e complessiva della posizione dello straniero e non può derivare automaticamente dalla sola esistenza di una condanna penale.
Norma incriminatrice relativa al reato per il quale il ricorrente aveva riportato la condanna definitiva considerata nel provvedimento questorile.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità del provvedimento, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione del TAR.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta carenza di istruttoria; il TAR ha escluso che l’istruttoria fosse carente.
Richiamato nell’ambito dello svolgimento processuale dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta mediante un automatismo fondato sulla sola esistenza di una condanna penale, ma richiede una motivazione ampia e puntuale e una valutazione complessiva della posizione dello straniero.
- Nella valutazione dei presupposti della revoca possono assumere rilievo congiunto la gravità e la natura dei fatti oggetto della condanna, l’assenza di redditi e la mancanza di contribuzione previdenziale, purché tali elementi siano concretamente esaminati dall’amministrazione.
- L’estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova deve essere considerata dall’amministrazione, ma non determina necessariamente il venir meno della valutazione di pericolosità sociale rilevante ai fini del soggiorno, incidendo sulla fase esecutiva della pena definitiva e non imponendo, di per sé, il rilascio o il mantenimento del titolo.
- I legami familiari dello straniero devono essere valutati nel procedimento di revoca, ma non sono automaticamente ostativi alla misura quando l’amministrazione dia conto delle ragioni per cui essi non prevalgono sull’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e indichi la possibilità di richiedere un diverso titolo di soggiorno.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione discrezionale dell’amministrazione in materia di ordine e sicurezza pubblica è limitato alla verifica della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa quando quest’ultima sia fondata su elementi fattuali non travisati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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