Cassazione Penale, Ordinanza n. 26529/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello, con rideterminazione della pena già effettuata dal giudice di merito, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda due coimputati condannati in appello, con pena rideterminata, per condotte in materia di stupefacenti. Uno dei ricorsi censurava esclusivamente la dosimetria della pena, ritenuta sproporzionata; l'altro contestava la sussistenza dei presupposti della recidiva applicata in sentenza, sostenendo che i precedenti effetti delle condanne fossero estinti per l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali. La Corte rileva che il primo motivo mira in realtà a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, operazione preclusa in cassazione quando la pena sia stata determinata dal giudice di merito in modo non illogico e nel rispetto dei criteri legali. Quanto al secondo motivo, lo dichiara inammissibile perché la questione non era stata dedotta con l'atto di appello, ma solo nelle conclusioni, e perché l'errore lamentato sulla valutazione della recidiva non integra un vizio di illegalità della pena rilevabile d'ufficio in cassazione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per le condotte in materia di stupefacenti.
La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali affidati alla discrezionalità del giudice di merito.
I parametri di gravità del reato e capacità a delinquere orientano la determinazione della pena base e il suo aumento o diminuzione.
Le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Massime di principio
- La censura sulla misura della pena è inammissibile in cassazione quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito, se il giudice di appello ha motivato in modo non illogico e ha applicato i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- L'erronea valutazione in fatto della sussistenza di una recidiva ritualmente contestata non integra, di per sé, un vizio di illegalità della pena e non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- La questione della recidiva o di altre circostanze aggravanti deve essere dedotta tempestivamente nei motivi di appello; se formulata solo nelle conclusioni, è inammissibile in cassazione ex art. 606, comma 3, c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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