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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23702/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La società contribuente impugnava dinanzi alla giustizia tributaria un'intimazione di pagamento relativa a un debito per addizionale IRPEF 2004, deducendo che la cartella presupposta fosse stata notificata invalidamente. In particolare sosteneva che la consegna del plico fosse avvenuta a una persona estranea alla società, e cioè alla figlia del liquidatore, soggetto che si affermava non fosse addetto al ritiro della corrispondenza e il cui padre era peraltro deceduto da anni, con conseguente nullità assoluta della notifica ai sensi degli artt. 60 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 145 c.p.c. La CTR aveva già rigettato l'appello, ritenendo regolare la notifica della cartella; il ricorso per cassazione riproponeva un unico motivo di violazione di legge contro tale statuizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato la correttezza della decisione di merito sulla ritualità della notifica dell'atto presupposto, evidenziando che la consegna era avvenuta a una familiare del legale rappresentante originario, la quale si era recata presso la sede sociale, aveva rinvenuto l'avviso di raccomandata e aveva poi ritirato il plico presso l'ufficio postale; l'avviso di ricevimento indicava inoltre il ritiro da parte della figlia munita di delega. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di notifica presso la sede della società, è sufficiente anche un incarico provvisorio e precario di addetto alla ricezione. Ne è seguito il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta nullità della notifica; la Corte non ne accoglie la violazione perché ritiene rituale la notificazione eseguita presso la sede sociale a persona familiare munita di delega o comunque incaricata alla ricezione.

  • art. 62 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come norma sulla notifica degli atti tributari; la Corte esclude la violazione in presenza di consegna a soggetto che ha ritirato il plico presso la sede sociale.

  • art. 145 c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della notifica alla società; la Corte afferma che la notifica è valida anche se ricevuta da soggetto familiare/in incarico provvisorio presso la sede dell'ente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3

    norma processuale richiamata quale vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto tributario presso la sede di una società può ritenersi valida anche se il plico è ritirato da un familiare del legale rappresentante, quando dalle circostanze emerga un collegamento con la sede e una delega o comunque un incarico, anche provvisorio e precario, alla ricezione.
  • Ai fini della validità della notificazione societaria non è necessario che il soggetto ricevente sia stabilmente preposto all'ufficio; è sufficiente che la consegna avvenga a persona che, per le concrete modalità della ricezione, appaia incaricata della ricezione dell'atto.
  • In cassazione, la censura di violazione delle norme sulla notificazione è infondata quando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito evidenzi elementi univoci di ricezione del plico presso la sede e di ritiro da parte di soggetto legittimato di fatto.
  • La morte del legale rappresentante originario, da sola, non esclude la validità della notifica se il plico sia stato comunque ricevuto presso la sede sociale da un familiare munito di delega o di incarico alla ricezione.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniAccertamento
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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