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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26654/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cinti ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione IVA 2015, con IVA evasa contestata per €188.784,66), sollevando sei motivi: errata applicazione del regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche (richiamando norme e la Risoluzione n. 9/2007), mancata indagine sul superamento delle soglie di mercato e sulla reale esistenza di distribuzioni indirette di utili; illegittimità e inidoneità probatoria dei files Excel extracontabili (anche per presunte violazioni delle norme sull'acquisizione di documenti informatici, art. 254-bis c.p.p.); errata interpretazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti (art. 25, comma 5, legge n. 133/1999) e della sua incidenza sul regime agevolato; applicazione retroattiva erronea di modifiche normative (art. 19 d.lgs. n. 158/2015); errata qualificazione come commerciali di prestazioni rilevanti e mancanza della prova del dolo specifico di evasione; richiesta di riqualificazione del fatto in dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) o, in subordine, rideterminazione della pena e riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della collaborazione e del pagamento di rate del debito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, confermando la responsabilità penale di Cinti per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000: le sentenze di merito avevano correttamente valorizzato la verifica fiscale (anche i files Excel acquisiti in sede ispettiva) e gli elementi indicativi di distribuzione indiretta di proventi (prelievi in contanti, pagamenti a soci/amministratori, operazioni anomale e canoni sottostimati), nonché la violazione dell'obbligo di tracciabilità e il superamento del limite dei proventi commerciali. La Corte ha però accolto il sesto motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche: ha rilevato carenze argomentative della Corte territoriale sul punto (non ha adeguatamente considerato la condizione di incensurato, l'atteggiamento collaborativo e il pagamento delle prime cinque rate per €58.632), e ha perciò annullato in parte la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame esclusivamente sulla concessione delle attenuanti generiche e, conseguentemente, sulla determinazione della pena. L'affermazione di responsabilità penale resta irrevocabile (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 5, art. 4, art. 21 ter (richiamato nel testo)

    Art. 5 (omessa dichiarazione IVA) ritenuto applicabile: la Corte conferma che è integrata l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2015 e che la fattispecie è diversa e più grave rispetto all'ipotesi di dichiarazione infedele (art. 4). L'art. 21 ter è richiamato in relazione alla determinazione della pena.

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Art. 10 (definizione di prestazioni imponibili) e art. 74 comma 6 (regole per le associazioni sportive): la Corte condivide la qualificazione come commerciali di molte prestazioni ritenute dalla società istituzionali, sulla base di valutazioni di mercato.

  • Legge n. 289 del 2002

    art. 90 (commi richiamati nel testo)

    Prevede l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni agevolative per le società sportive dilettantistiche; la Corte verifica che i requisiti (limite proventi, assenza di fini di lucro) non ricorrono nella realtà fattuale.

  • Legge n. 398 del 1991

    Disposizioni tributarie agevolative per le associazioni sportive dilettantistiche: la Corte valuta che la società non ha rispettato i requisiti sostanziali per fruire del regime (proventi superiori alla soglia, distribuzione indiretta).

  • Legge n. 133 del 1999

    Obbligo di tracciabilità dei pagamenti verso associazioni/società sportive (versamenti >€1.000 devono transitare su conti intestati): la Corte ritiene accertata la violazione tramite prelievi di cassa e pagamenti in contanti e la considera elemento tra quelli che escludono il regime agevolato per il 2015.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    Norma che ha modificato l'art. 25 comma 5 della legge n. 133/1999 eliminando la decadenza dall'agevolazione per violazioni successive al 31/12/2015; la Corte osserva che la novella non incide sulla fattispecie penale riferita al 2015 e non integra una norma integratrice della fattispecie penale che renderebbe applicabile la retroattività in melius.

  • art. 254-bis c.p.p.

    Richiamato dalla difesa con riferimento all'acquisizione di documenti informatici: la Corte ritiene che i files Excel acquisiti in sede ispettiva costituiscano documentazione extracontabile validamente utilizzabile e che non sussistano vizi tali da inficiare la loro valutazione probatoria.

  • Codice penale

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio per nuovo esame.

  • Codice di procedura penale

    Prevista l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale nei limiti indicati; la Corte dichiara che l'accertamento di responsabilità resta irrevocabile.

  • Costituzione

    Richiamate dalla difesa in relazione a garantismi e proporzionalità della sanzione; la Corte non ritiene che da tali riferimenti derivi un vizio decisivo rispetto alle valutazioni di merito già compiute.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale (agevolata o commerciale) delle attività di società/associazioni sportive va valutata sulla base della sostanza economica e dei fatti (prevalenza di abbonamenti forfettari, servizi accessori, modalità di erogazione), non solo sulla dicitura statutaria o sulle etichette contabili.
  • Documentazione extracontabile acquisita in sede di verifica fiscale (es. files Excel trovati durante accesso ispettivo) può avere valore probatorio se acquisita nell'ambito dell'attività ispettiva e se la loro valutazione è razionalmente collegata ad altre fonti probatorie; l'eventuale contestazione sull'originaria provenienza richiede specifiche censure motivate e non impedisce di per sé la valutazione del contenuto.
  • La violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti (art. 25, comma 5, legge n. 133/1999) costituisce elemento significativo per escludere l'applicabilità del regime fiscale agevolato alle ASD/società sportive per il periodo di riferimento, quando ne emerga la concreta inosservanza (prelievi in contanti, pagamenti a soci/amministratori, canoni anomali).
  • Una modifica successiva di norma tributaria favorevole non incide automaticamente sulla rilevanza penale di fatti anteriori, salvo che la modifica concernente la norma extrapenale integri una norma integratrice della fattispecie penale (principio della retroattività in melius applicabile solo in tali casi).
  • La prova del dolo specifico nei reati tributari dichiarativi può essere desunta da un complesso di elementi circostanziali (operazioni anomale, distribuzioni indirette di utili, incongruenze reddituali, gestione in nero) e non richiede una confessione o un elemento isolato; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione purché motivata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede una motivazione specifica: la sola affermazione dell'abusiva fruizione del regime non esime il giudice dall'esaminare e motivare la rilevanza di circostanze personali (incensuratezza, collaborazione, pagamenti effettuati) che possono concorrere alla concessione delle attenuanti.

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