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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26480/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/03/2025 che aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo di euro 13.150,00 disposto dal GIP il 14/02/2025 in relazione al reato di cui all'art. 648-bis c.p. Il ricorrente articolava due motivi: 1) violazione dell'art. 321, comma 3-bis c.p.p., deducendo che il sequestro sarebbe stato eseguito da soggetti privi di potere (agenti della Polizia Municipale e non ufficiali di polizia giudiziaria); 2) violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e art. 648-bis c.p., per inesistenza del fumus commissi delicti (insufficiente la motivazione del Tribunale circa la provenienza illecita del denaro)

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il sequestro è stato eseguito dal personale del Commissariato di P.S. di Licata e, comunque, l'art. 113 disp. att. c.p.p. consente agli agenti di polizia giudiziaria di compiere certi atti in casi di necessità e urgenza; inoltre il sequestro era stato disposto con autonomo decreto del GIP. Sul secondo motivo ha ritenuto che il giudice della cautela aveva adeguatamente motivato la sussistenza del fumus della fattispecie, non limitandosi alle sole modalità di possesso: elementi probatori indicativi della provenienza illecita del denaro erano la fuga all'avvistamento degli agenti, la recente scarcerazione (due mesi prima), la mancata giustificazione della somma, la presenza di banconote in mazzetta con indicazione dell'ammontare, l'incompatibilità con le condizioni economiche del ricorrente, precedenti penali rilevanti (tra cui possesso di 1,5 kg di hashish). Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    La norma è stata richiamata quale fattispecie di riferimento per il sequestro; la Corte valuta il fumus in relazione alla possibile provenienza illecita del denaro sequestrato

  • art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente per censurare la legittimità dell'atto esecutivo; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché il sequestro è stato eseguito da personale del Commissariato e, in ogni caso, il GIP aveva emesso autonomo decreto di sequestro

  • art. 113 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per affermare che, nei casi di necessità e urgenza, anche gli agenti di polizia giudiziaria possono compiere gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 c.p.p.; pertanto l'esecuzione dell'atto da parte di agenti non inficia il sequestro

  • art. 125 e art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla censura sulla insufficiente motivazione del fumus; la Corte ha verificato che il giudice di merito ha fornito motivazione congrua e puntuale sugli elementi indiziari della provenienza illecita

  • art. 352 e 354 commi 2 e 3 cod. proc. pen.

    Evidenziate come tipologie di atti che, in situazioni di necessità e urgenza, possono essere compiuti anche da agenti, ai sensi dell'art. 113 disp. att.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese del procedimento in favore della parte resistente a seguito del rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024 (Peritore, Rv. 286727-01)

    Richiamata come principio secondo cui, per dedurre il fumus in caso di rinvenimento di ingenti somme, non è sufficiente la sola modalità di occultamento o la mancanza di redditi leciti; occorrono elementi ulteriori e significativi indicanti la certa provenienza da reato presupposto (contatti con criminalità, precedenti produttivi di profitto, possesso di strumenti per reati, ecc.)

Massime di principio

  • La legittimità dell'esecuzione di un sequestro non è automaticamente compromessa se l'atto è compiuto da agenti anziché da ufficiali, quando sussistono esigenze di necessità/urgenza o quando l'atto è disposto da decreto del GIP; va verificata la concreta qualità degli esecutori e l'esistenza del decreto.
  • Per il sequestro preventivo di somme di denaro non è sufficiente il mero ritrovamento di denaro o la sua entità: il giudice deve indicare elementi indiziari aggiuntivi e significativi che consentano di ritenere la provenienza illecita (es. fuga, mancata giustificazione, incompatibilità economica, banconote confezionate con annotazioni, precedenti, contatti con ambienti criminali).
  • La motivazione del giudice della cautela è cruciale: la decisione di riesame (e la sua conferma in Cassazione) si regge sulla presenza di argomentazioni concrete e circostanziate che collegano il denaro a reati presupposti.
  • In sede di impugnazione, la Corte di legittimità controlla sia la regolarità formale dell'esecuzione del sequestro sia la fondatezza degli indizi: assenza di vizi formali e presenza di indici significativi rendono il provvedimento resistente a censure.
  • La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese (art. 616 c.p.p.), pertanto le impugnazioni prive di prospetti probatori solidi possono comportare oneri economici

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