Cassazione Penale, Sentenza n. 26479/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GUP del 05/03/2025 che, rilevando un difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini all'imputato (il quale aveva eletto domicilio in Gzzeria, viale Stazione n. 59) e constato che l'atto era stato notificato a mani del difensore, aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Il ricorrente deduceva l'abnormità del provvedimento e sosteneva che l'irregolare modalità di notificazione violava l'art. 157-bis c.p.p., determinando la nullità degli atti consequenziali e la paralisi del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui non è abnorme né avulso dal sistema il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, rilevata la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, disponga la trasmissione o la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la rinnovazione della notifica. Tale rimessione non provoca stasi indebita del procedimento, poiché il P.M. può procedere alla ripetizione della notificazione dichiarata nulla.
Norme richiamate
Il ricorrente aveva invocato l'art. 157-bis per sostenere la nullità degli atti consequenziali e la paralisi del procedimento a seguito di notifiche irregolari; la Corte ha però ritenuto che la declaratoria di nullità della notificazione e la restituzione degli atti non determinano di per sé una stasi irreversibile, perché il P.M. può rinnovare la notificazione.
La norma disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari: la Corte ha considerato che l'eventuale nullità della notificazione di tale avviso può legittimamente determinare l'ordine del GUP di trasmettere gli atti al P.M. per la rinnovazione della notificazione, senza che ciò configuri un provvedimento abnorme.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, Sent. n. 25957/2009; Sez. 3, Sent. n. 33221/2024)
Tale giurisprudenza è richiamata per affermare che il potere del giudice di restituire gli atti al P.M. per la rinnovazione della notificazione è previsto dal sistema e non comporta paralisi del procedimento; il provvedimento è legittimo e non abnorme.
Massime di principio
- La dichiarazione di nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e la conseguente restituzione/trasmissione degli atti al P.M. rientrano nei poteri del GUP e non sono automaticamente "abnormi".
- La restituzione degli atti al P.M. per la rinnovazione della notificazione non provoca necessariamente la paralisi del procedimento: il P.M. può ripetere la notificazione e il procedimento può proseguire.
- Per il corretto svolgimento del processo è fondamentale rispettare le modalità di notificazione e le eventuali elezioni di domicilio; notificare in modo difettoso può determinare la nullità dell'atto ma non è irreversibile se il P.M. provvede alla rinnovazione.
- Nel proporre ricorsi avverso provvedimenti di nullità di notifiche il ricorrente deve considerare l'orientamento consolidato della Cassazione che tende a ritenere legittima la rimessione degli atti al P.M. e a non riconoscere l'"abnormità" quando sussiste la facoltà di rinnovazione.
- In situazioni analoghe è quindi consigliabile, prima di assumere che vi sia paralisi processuale, verificare se il P.M. può e intende procedere alla rinnovazione della notificazione; se sì, la posizione dell'imputato resta tutelata senza arrecare un blocco definitivo al procedimento.
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