Cassazione Penale, Sentenza n. 26486/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità e inutilizzabilità delle videoriprese effettuate nell'ascensore condominiale per violazione delle norme sulle acquisizioni probatorie in luogo di privata dimora; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente all'identificazione degli autori delle condotte riprese, e alla riconducibilità delle sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) all'imputato; 3) mancata riqualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, in ragione dei quantitativi sequestrati e dell'assenza di elementi di 'professionalità' (mezzi di taglio, denaro, appunti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso riguardante tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che l'ascensore condominiale non costituisca luogo di privata dimora, quindi le videoriprese sono utilizzabili senza autorizzazione preventiva; ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione di merito che, sulla base delle videoregistrazioni combinate con il rinvenimento di indumenti corrispondenti, bilancini, nastro identico a quello usato per gli involucri e sostanza stupefacente nel porta-vaso, ha individuato e attribuito la detenzione a fini di spaccio a Zuncheddu Gianluca; ha altresì confermato l'esclusione della lieve entità, valutando unitariamente tutti gli indici (quantitativi, elevata purezza della cocaina, modalità di occultamento, presenza di bilancini e la detenzione con il fratello) che denotano un'attività organizzata. Conseguentemente è stato confermato il giudizio di merito: condanna a anni 2 e mesi 10 di reclusione e euro 14.000,00 di multa (con sostituzione nella detenzione domiciliare sostitutiva) così come disposto nei precedenti gradi.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e); artt. 125 n.3, 191, 266, 271; art. 110; art. 192, comma 2; art. 530, comma 2
L'art. 606 indica i mezzi di impugnazione; gli artt. processuali richiamati sono stati considerati dal ricorrente nella censura sull'acquisizione e valutazione delle prove. La Corte ha confermato che i vizi prospettati non emergono come nullità o motivazione manifestamente illogica rilevabile in sede di legittimità
D.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)
art. 73, comma 5; art. 74, comma 6
Art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità) va applicato con valutazione complessiva degli indici; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, gli indici negativi (quantitativo, purezza, modalità di occultamento, strumenti) prevalgono e impediscono la qualificazione come lieve entità
Costituzione della Repubblica Italiana
Il richiamo a art. 14 Cost. (tutela della privata dimora) è stato valutato; la Corte ha precisato che gli spazi condominiali di transito non godono della protezione rafforzata prevista per la privata dimora
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti richiamati)
Sez. U n. 51063/2018; sent. n. 5253/2019; sent. n. 34151/2017; sent. n. 33580/2023; sent. n. 15889/2022 (richiamata dalla difesa)
La Corte ha applicato il consolidato orientamento che esclude la qualifica di privata dimora per atrii, vani scala, garage e ascensori condominiali e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla valutazione complessiva degli indici per la lieve entità
Massime di principio
- Le aree condominiali di transito (scale, pianerottoli, ascensori, garage) non sono di norma qualificate come luogo di privata dimora: videoriprese effettuate in tali spazi sono generalmente utilizzabili senza l'autorizzazione preventiva prevista per intercettazioni in privata dimora, salvo specifiche circostanze contrarie dimostrate
- In sede di legittimità la Corte non può rivedere i fatti e le valutazioni probatorie del giudice di merito se la motivazione non è manifestamente illogica; le contestazioni che chiedono una diversa lettura delle prove sono in gran parte inammissibili
- Per il riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 la valutazione è globale: il dato ponderale è importante ma va compensato con modalità, qualità della sostanza, strumenti rinvenuti, organizzazione dell'occultamento e contesto soggettivo; un elemento negativo particolarmente grave può escludere la fattispecie attenuata
- La combinazione di prove dirette (videoregistrazioni) e reperti materiali coerenti (indumenti corrispondenti, bilancini, nastri identici, nascondigli sotto controllo) può legittimare l'attribuzione della disponibilità e della detenzione di stupefacenti anche se parte della condotta è avvenuta in spazi comuni
- La presenza di strumenti per il confezionamento o per la pesatura e modalità organizzate di occultamento costituiscono indici rilevanti di finalità di spaccio e di una condotta non occasionale
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