Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26483/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi censurano, a vario titolo: carenza o vizio di motivazione della sentenza d'appello; interpretazione e utilizzazione di dichiarazioni di testi (es. Eleonora Covato) e di conversazioni intercettate; mancato riconoscimento della fattispecie di "fatto di lieve entità" ex art. 73 co. 5 DPR 309/1990 (anche alla luce della modifica normativa introdotta dal d.l. 15/09/2023 n.123 conv. con L. 11/11/2023 n.159); erronea applicazione della legge penale (art. 73 DPR 309/1990, art. 81 c.p. ecc.); questioni di preclusione e litispendenza (art. 649 c.p.p.); mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di specifiche riduzioni di pena; deduzioni specifiche su singoli capi (es. contestazione della responsabilità di Fidone per la cessione collegata alla morte per overdose, contestazione del ruolo e della provenienza degli stupefacenti nello Zisa e nei fratelli Hamrchkara).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Rita Cangialosi e di Kevin Fidone; ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi principali proposti da Khalid Hamrchkara e Donato Francesco Zisa; ha rigettato il ricorso di Saad Hamrchkara. In pratica tutti i ricorsi sono stati respinti o dichiarati inammissibili. Per effetto delle decisioni, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; Cangialosi, Fidone, Khalid e Zisa sono stati inoltre condannati al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; al rigetto del ricorso di Saad è seguita la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina dell'accordo sulla pena in appello: la Corte ha ritenuto che la rinuncia della parte a contestare determinate questioni in funzione dell'accordo limiti la cognizione del giudice d'appello e produce effetti preclusivi anche in Cassazione, rendendo inammissibili censure attinenti a punti rinunciati.

  • art. 111 Cost.

    Richiesta di motivazione: evocato dalla difesa per lamentare carenza di motivazione, ma la Corte ha richiamato che il principio non consente di sostituire la valutazione di merito quando la motivazione è logicamente coerente.

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 1 e comma 5)

    Disciplina delle ipotesi di spaccio e della fattispecie di "lieve entità" (co.5). La Corte ha richiamato che il riconoscimento del fatto di lieve entità richiede valutazione globale e motivata di tutti gli elementi e che la non occasionalità (introdotta dalla modifica normativa) è elemento che può escludere la lieve entità.

  • d.l. 15/09/2023 n. 123, conv. L. 11/11/2023 n. 159 (art. 4 co.3)

    La modifica ha aggiunto al comma 5 l'elemento della "non occasionalità" della condotta; la Corte l'ha interpretata come fattore specializzante che può integrare un profilo di maggior gravità e concorrere ad escludere il carattere di lieve entità, specie quando sussistono precedenti specifici o sistematicità.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla litispendenza/bis in idem: la Corte ha ricordato che per l'impromovibilità nel secondo processo occorre identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona); nel caso concreto la norma non è applicabile perché i fatti non risultano coincidenti in tutti gli elementi.

  • art. 81 c.p.

    Riferita alla questione del concorso formale e della continuazione; la Corte ha ritenuto che le scelte del giudice di merito erano coerenti e che l'eventuale assorbimento/valutazione della continuazione rientra nella sfera valutativa del merito.

  • art. 606 c.p.p. (co.1 lett. b))

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione per vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione di merito.

  • art. 609 c.p.p.

    Richiamato per delimitare la cognizione della Corte di legittimità ai motivi proposti; motivi non sollevati in appello o introdotti in Cassazione sono inammissibili.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in tema di circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice di merito può basare il diniego su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti, e tale valutazione è insindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.

Massime di principio

  • L'accordo sulla pena in appello (art. 599-bis c.p.p.) comporta una forte preclusione: chi rinuncia a dedurre alcuni profili in appello non potrà sollevare quelle stesse questioni in Cassazione, salvo eccezioni limitate (es. pena illegale).
  • Le valutazioni di merito sulle intercettazioni e sulle conversazioni sono rimesse al giudice di merito e in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente illogica; l'attribuzione di significato alle intercettazioni è questione di fatto.
  • Per ottenere il riconoscimento del "fatto di lieve entità" ex art. 73 co.5 DPR 309/1990 occorre un percorso motivazionale completo che esamini tutti gli aspetti rilevanti e spieghi perché prevalgono gli elementi che ne consentono il riconoscimento; la non occasionalità introdotta dalla recente modifica normativa è elemento che può escludere la lieve entità.
  • La regola della identità del fatto ai fini della preclusione (art. 649 c.p.p.) è applicata in modo restrittivo: serve corrispondenza storico-naturalistica piena (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona).
  • Motivi nuovi o questioni non prospettate in appello sono, di norma, inammissibili in Cassazione (limiti posti dagli artt. 606 e 609 c.p.p.); la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito e, salvo motivazione contraddittoria o illogica, non è sindacabile in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.