Cassazione Civile, Ordinanza n. 26898/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di ristrutturazione: l'impresa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 26.071,28 a saldo del corrispettivo. Il committente propose opposizione sostenendo che l'appaltatrice avesse arbitrariamente sospeso i lavori e domandando in via riconvenzionale l'accertamento dell'inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto e condannò l'opposto a restituire euro 11.499,57. In appello, la Corte territoriale confermò la revoca del decreto ma rideterminò il saldo dovuto dal committente in euro 10.826,43. Il ricorrente per cassazione denunciava violazione degli artt. 2735, comma 1, e 2733, comma 2, c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente negato efficacia probatoria a due quietanze-ricevute di pagamento, nonché violazione dell'art. 2697 c.c. per avere addossato al solvens un ulteriore onere probatorio del pagamento; richiamava anche l'art. 112 c.p.c. sostenendo che il giudice avesse deciso oltre i limiti della domanda o comunque in modo incongruo rispetto alle quietanze non impugnate per errore o violenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'unica censura. Ha chiarito che la Corte d'appello non aveva negato alle quietanze il valore di confessione stragiudiziale del pagamento, ma aveva interpretato e valutato il complesso degli elementi di prova, ritenendo che la seconda quietanza del 21 settembre 2004 fosse riepilogativa del totale già ricevuto e quindi comprensiva, non aggiuntiva, della precedente del 30 agosto 2004. Tale conclusione è stata desunta, tra l'altro, dall'uso in entrambe le quietanze del termine "acconto" e dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in una diffida e in una denuncia-querela, dalle quali emergeva che il pagamento complessivo effettuato era pari a euro 24.326 e non a euro 46.642. Il ricorso è stato pertanto rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e dichiarato tenuto, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La quietanza può assumere valore di confessione stragiudiziale del fatto del pagamento, ma la sua portata va apprezzata alla luce del contenuto concreto dell'atto e del complesso delle prove acquisite.
La Corte richiama la disciplina della confessione per escludere che, nel caso concreto, vi sia stata negazione dell'efficacia confessoria della quietanza.
Non vi è stata indebita inversione dell'onere della prova; la decisione d'appello è stata fondata sulla valutazione del materiale probatorio complessivo.
La censura di ultrapetizione non è stata accolta, perché il giudice di merito si è limitato a qualificare e interpretare le risultanze istruttorie senza introdurre un thema decidendum diverso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo aggiuntivo è parametrato a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- La quietanza-ricevuta di pagamento può valere come confessione stragiudiziale, ma la sua efficacia probatoria dipende dall'interpretazione complessiva del documento e del contesto fattuale in cui è stata rilasciata.
- Il giudice di merito non viola l'art. 2697 c.c. se, anziché pretendere una prova ulteriore in astratto, valuta unitariamente le prove acquisite per stabilire se una quietanza sia cumulativa, riepilogativa o meramente confermativa di pagamenti già eseguiti.
- La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata quando il giudice si limiti a interpretare le dichiarazioni e i documenti prodotti senza pronunciare su una domanda diversa o eccedente rispetto al thema decidendum.
- In sede di legittimità, la censura che mira a contrapporre una diversa lettura delle quietanze e degli elementi istruttori a quella compiuta dal giudice di merito non è idonea a fondare la cassazione se la decisione impugnata mostra un percorso argomentativo coerente e non illogico.
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