Cassazione Civile, Ordinanza n. 27588/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. 43235 del 20 dicembre 2019, notificato il 22 gennaio 2020, con cui il Comune ha richiesto a una società € 59.005,00 per TARI 2016 relativa a immobili destinati allo stabilimento elioterapico e balneare “Lido Nerone”, per una superficie complessiva di 9.312 mq, di cui 6.265 imponibili e 3.047 non imponibili. Il sollecito di pagamento n. 1459 del 24 gennaio 2018, relativo alla stessa annualità, non era stato impugnato. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza del 22 giugno 2021, aveva respinto il ricorso della società; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza dell’8 marzo 2023, aveva parzialmente accolto l’appello, ritenendo non dimostrata la maggiore superficie imponibile e rideterminando l’importo sulla base dell’invito di pagamento, con aggiunta di sanzioni e interessi. Il Comune ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sul giudicato e sull’appello, sostenendo che la società non avesse riproposto la censura di difetto di motivazione dell’avviso; 2) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per contraddizione nella ricostruzione della censura e nella decisione; 3) omesso esame e travisamento della prova, deducendo che l’invito di pagamento del 2017 riguardava la TARI 2017 e una superficie imponibile di 2.140 mq, non la TARI 2016; 4) violazione dell’art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013 e dell’art. 67-bis del d.lgs. n. 546/1992, per mancata applicazione del principio del ruolo consolidato sulla base delle superfici già accertate per annualità precedenti; 5) nullità per omessa rilevazione del giudicato esterno formatosi sulla sentenza tributaria del 16 luglio 2019 relativa alla TARSU 2010-2012; 6) violazione delle norme sugli atti impugnabili e sulle sanzioni, sostenendo che la mancata impugnazione del sollecito avesse precluso le contestazioni di merito e che le sanzioni dovessero essere applicate. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quarto motivo e rigettato il primo, il secondo e il sesto; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quinto. Ha affermato che, ai fini dell’art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013, sono superfici “accertate” quelle già considerate in un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione oppure in un accertamento giudiziale definitivo, con formazione del giudicato sostanziale, relativo a una precedente annualità del medesimo tributo. Nel caso concreto, l’accertamento TARI 2015, non impugnato e riferito alle stesse superfici, era definitivo e legittimava l’utilizzo di tali superfici per la TARI 2016; non rilevava che il sollecito relativo al 2016 fosse stato notificato prima della definitività dell’accertamento 2015, poiché l’accertamento 2016 era stato emanato successivamente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non consentiva di verificare che il giudice d’appello avesse effettivamente utilizzato l’invito del 2017 relativo al 2017 come parametro per il 2016. Il quinto è stato dichiarato inammissibile perché il giudicato esterno si era formato durante il giudizio di merito e non era stato fatto valere nei gradi di merito. Quanto agli atti prodromici, la mancata impugnazione del sollecito facoltativamente impugnabile non preclude la contestazione dell’an e del quantum del tributo con l’impugnazione del successivo avviso di accertamento, atto tipico e necessariamente impugnabile. Le sanzioni e gli interessi restano dovuti, ma vanno calcolati sugli importi accertati. La Corte ha cassato la sentenza d’appello in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha condannato la società alle spese di entrambi i gradi di merito (€ 4.600,00 per il primo grado e € 5.600,00 per il secondo, oltre accessori e contributo unificato tributario) e del giudizio di cassazione (€ 200,00 per esborsi e € 4.300,00 per compensi, oltre accessori).
Norme richiamate
art. 1, comma 646, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Ora, è evidente che il riferimento alle superfici «accertate» deve essere inteso nel senso che la superficie dell’immobile soggetto al tributo sia stata oggetto di un atto impositivo divenuto definitivo (in quanto non impugnato dinanzi al giudice tributario) ovvero di un accertamento giudiziale di carattere definitivo (con formazione del giudicato sostanziale) sulla estensione dell’immobile ai fini del medesimo tributo per altra annualità.
Per l’applicazione della TARI, le superfici accertate in precedenti annualità rilevano quando siano state oggetto di un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione o di un accertamento giudiziale passato in giudicato relativo alla superficie dell’immobile ai fini del medesimo tributo.
art. 67-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il predetto motivo è fondato.
La sentenza menziona la disposizione nel motivo relativo al ruolo consolidato, ma non ne espone né ne applica autonomamente il contenuto interpretativo; la ratio sul consolidamento delle superfici è ricondotta dalla Corte all’art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l’appunto, il sollecito di pagamento), il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento.
L’omessa impugnazione di un atto non incluso nell’elenco degli atti tipici impugnabili, quale il sollecito di pagamento, non cristallizza la pretesa tributaria e non preclude la contestazione del merito in sede di impugnazione del successivo atto tipico.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della contribuente.
Quando, a seguito della cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Ai fini della TARI, le superfici immobiliari “accertate” in precedenti annualità, richiamate dall’art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013, sono quelle definite da un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione oppure da un accertamento giudiziale definitivo, passato in giudicato, relativo alla superficie dell’immobile per il medesimo tributo.
- La definitività della superficie accertata in una precedente annualità può fondare l’applicazione della medesima superficie per un’annualità successiva; non è necessario che l’accertamento precedente fosse già definitivo alla data di notifica di un atto prodromico relativo all’annualità successiva, se l’atto impositivo di quest’ultima è emanato conformemente all’accertamento ormai definitivo.
- La mancata impugnazione di un atto tributario atipico o facoltativamente impugnabile, quale un sollecito di pagamento, non comporta la cristallizzazione della pretesa e non preclude la contestazione dell’an e del quantum del tributo impugnando il successivo avviso di accertamento tipico.
- L’eccezione di giudicato esterno formatosi durante il giudizio di merito non può essere dedotta per la prima volta in cassazione; è invece opponibile in sede di legittimità il giudicato formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito, ossia dopo il termine ultimo per le allegazioni difensive in appello.
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