Cassazione Civile, Ordinanza n. 23319/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo, deducendo di avere appreso solo da tale documento l'esistenza di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA che assumeva non essergli mai stato notificato; contestualmente aveva impugnato anche l'atto presupposto. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 26, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1973, lamentando motivazione apparente della sentenza d'appello sulla regolarità della notifica; il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse reso una motivazione solo apparente, perché affermava in modo apodittico l'inidoneità della documentazione prodotta dall'Ufficio senza spiegare perché fosse priva di valore probatorio e senza chiarire da quali elementi desumesse l'irregolarità del procedimento notificatorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione per un nuovo esame in fatto sulla regolarità del perfezionamento della notifica; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
La sentenza che non espone in modo percepibile il fondamento del decisum incorre nel vizio di motivazione apparente, sindacabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 26, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato in relazione alla disciplina delle notificazioni nel processo tributario e al controllo sulla regolarità del procedimento notificatorio.
È evocato come parametro del procedimento notificatorio da verificare nel merito in relazione alla prova del suo corretto svolgimento.
È richiamato quale norma sulla notifica degli atti tributari, da applicare nel controllo della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto è quello di nullità della sentenza per motivazione apparente, che impedisce il controllo di legittimità sul ragionamento decisorio.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale"; se manca una reale esposizione del ragionamento decisorio, la sentenza è censurabile.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento effettivo della decisione perché si limita ad affermazioni apodittiche o incongrue, non integrabili dal giudice di legittimità con congetture.
- In tema di notificazione degli atti tributari, il giudice del merito deve verificare e spiegare in concreto la regolarità del procedimento notificatorio, dando conto degli elementi fattuali e documentali rilevanti; non è sufficiente dichiarare inidonea la documentazione prodotta senza illustrarne le ragioni.
- Se la decisione di merito omette di confrontarsi con la documentazione potenzialmente decisiva sul perfezionamento della notifica, la sentenza è cassabile per nullità e la causa va rinviata al giudice di appello per nuovo accertamento in fatto.
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