Cassazione Penale, Sentenza n. 25657/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità di Privati per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, ritenendo più grave il reato di cui all'art. 337 c.p. Motivi: (1) censura sulla sussistenza del dolo nei reati di resistenza e lesioni, chiedendo la riqualificazione delle lesioni da dolose a colpose in ragione di una reazione istintiva/accidentale; (2) omissione di pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) con riferimento al reato di lesioni; (3) mancata e contraddittoria valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, nonostante le attenuanti fossero state già riconosciute in primo grado con equivalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Sul primo motivo (dolo) lo ha ritenuto generico e inammissibile: la motivazione della Corte territoriale, che ritiene la condotta consapevolmente violenta e incompatibile con una caduta accidentale, è adeguata e non suscettibile di riesame in questa sede. Sul secondo motivo (art. 131-bis) la Cassazione ha rigettato la censura: la Corte d'appello ha correttamente ritenuto la richiesta tardiva/inedita nei motivi nuovi di appello e, inoltre, la valutazione sulla tenuità deve essere complessiva rispetto a tutti i reati in continuazione. Sul terzo motivo la Cassazione ha invece dato ragione al ricorrente: la Corte d'appello ha motivato in modo incongruo la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, non potendo negare un diverso bilanciamento quando le attenuanti erano già state riconosciute in primo grado (principio del divieto di reformatio in peius). Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sul punto (valutazione e bilanciamento delle circostanze ai sensi dell'art. 133 c.p.). L'affermazione di responsabilità rimane irrevocabile.
Norme richiamate
Richiamato come reato ritenuto più grave dalla Corte territoriale; la Cassazione si limita a verificare la correttezza della motivazione circa l'elemento psicologico (dolo).
Norma relativa alle lesioni; richiamata nella censura sulla natura dolosa/colposa delle lesioni e valutazione dell'elemento soggettivo.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma contestata per la detenzione finalizzata alla cessione di stupefacenti; la responsabilità per tale reato è stata confermata e rimane irrevocabile.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte rileva che la valutazione della tenuità deve essere complessiva rispetto a tutte le condotte in continuazione e che la richiesta introdotta con motivi nuovi di appello poteva essere preclusa.
Parametro richiamato per il rinvio: la Corte di merito dovrà operare il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti nella nuova determinazione della pena secondo i criteri di cui a questa norma.
art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nella discussione sui "motivi nuovi" d'appello: i motivi nuovi devono attinere ai capi di decisione indicati nell'originario atto d'impugnazione, con conseguente possibile preclusione di deduzioni tardive.
Massime di principio
- La Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della dinamica fattuale e dell'attendibilità delle prove: i motivi generici che non affrontano la motivazione impugnata sono inammissibili.
- La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva di tutte le condotte e dei reati in continuazione; non può essere valutata isolatamente se introdotta tardivamente o in modo parcellare.
- Se le attenuanti generiche erano già riconosciute in primo grado, il giudice d'appello non può modificare il bilanciamento in peius senza motivo chiaro: va rispettato il divieto di reformatio in peius e la corte d'appello deve motivare adeguatamente la diversa attribuzione di prevalenza tra attenuanti e aggravanti.
- Le questioni relative alla sussistenza del dolo e alla riqualificazione del fatto (doloso/colposo) devono essere specificamente confrontate con la motivazione della decisione impugnata; una mera ricostruzione alternativa non è sufficiente per superare la valutazione di merito in sede di legittimità.
- Se la Corte di legittimità riscontra omissioni o incongruenze nella determinazione della pena (ad es. mancata valutazione del bilanciamento delle circostanze), può annullare limitatamente a quella parte e rimettere il caso al giudice di merito per nuovo esame secondo i criteri di legge.
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