Cassazione Penale, Sentenza n. 25641/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva principalmente la "contestazione a catena" ai sensi dell'art.297, comma 3 c.p.p.: la difesa sosteneva che i reati (quattro episodi di usura aggravata e un episodio di estorsione aggravata) e gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare erano già integralmente desumibili dall'indagine che aveva portato al primo provvedimento custodiale (arresto eseguito il 4/9/2020 e relativo provvedimento del 7/9/2020) e/o già noti all'epoca dell'ammissione al rito abbreviato del 28/6/2021. Si chiedeva pertanto la retrodatazione della decorrenza della custodia e, in via consequenziale, la cessazione degli effetti di seconda misura. In intestazione era indicato anche un secondo motivo relativo all'insussistenza delle esigenze cautelari, poi non sviluppato in memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il tema prospettato (retrodatazione/contestazione a catena) concerne l'efficacia della misura cautelare e non la sua legittimità, per cui, salvo i casi eccezionali fissati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n.45246/2012), non rientra in via ordinaria nella cognizione del giudice di legittimità. La Corte ha osservato che, secondo la giurisprudenza consolidata, la possibilità di dedurre la retrodatazione in sede di riesame o in cassazione è ammessa solo quando congiuntamente: a) la retrodatazione determini la completa scadenza del termine al momento dell'emissione del secondo provvedimento; e b) tutti gli elementi che giustificano la retrodatazione risultino integralmente dall'ordinanza cautelare. Nel caso concreto il ricorrente non ha né provato né neppure allegato compiutamente la prima condizione (che il termine fosse già scaduto) e non ha fornito le precise scansioni temporali richieste: pertanto la questione doveva essere proposta con istanza di revoca ex art.306 c.p.p. e, in caso di rigetto, con appello ex art.310 c.p.p. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una ammenda di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art.616 c.p.p.), e ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale (art.94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 297, comma 3 c.p.p.
Regola la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in caso di contestazione a catena; la Corte ha esaminato la questione ritenendo che l'applicazione di tale istituto in sede di riesame o cassazione sia possibile solo se ricorrono le condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. U n.45246/2012).
art. 306 c.p.p.
Individua l'istanza di revoca della misura cautelare al giudice che procede; la Corte ha ricordato che la perdita di efficacia della misura (es. per decorrenza dei termini) va di norma dedotta con istanza di revoca davanti al giudice che ha disposto la misura.
art. 309 c.p.p.
Regola il procedimento di riesame delle misure cautelari; la Corte ha ribadito che il riesame è finalizzato alla verifica della validità (legittimità) del provvedimento e non ordinariamente all'efficacia retroattiva della misura.
art. 310 c.p.p.
Dispositivo che disciplina l'appello avverso le decisioni sulle istanze di revoca; la Corte indica che, in caso di rigetto dell'istanza di revoca, la parte può proporre appello ex art.310.
art. 616 c.p.p.
Norma che regolamenta le spese nel giudizio di cassazione penale; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a un'ammenda ex art.616 per inammissibilità manifestamente infondata.
art. 94, commi 1-bis e 1-ter disp. att. c.p.p.
Disposizioni sul contenuto della cartella personale del detenuto; la Corte ha disposto l'invio del provvedimento al direttore dell'istituto per l'inserimento nella cartella.
Sez. U, n.45246 del 19/07/2012 (P.M./Polcino)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha stabilito le condizioni perché la questione della retrodatazione possa essere dedotta anche in sede di riesame: a) la retrodatazione deve determinare la completa scadenza del termine al momento del secondo provvedimento; b) tutti gli elementi per la retrodatazione devono risultare dall'ordinanza cautelare.
Art. 13 Cost.; art. 5 CEDU; art. 9 Patto ICCPR
Richiamati a supporto del principio di tutela della libertà personale e del diritto dell'arrestato/detenuto ad un rapido controllo giurisdizionale sulla legittimità della detenzione.
Massime di principio
- La "contestazione a catena" (art.297, comma 3 c.p.p.) incide sull'efficacia della misura (decorrenza/durata) e non sulla sua legittimità: per ottenere la retrodatazione occorre dimostrare in modo dettagliato che, con la retrodatazione, il termine complessivo della custodia è già scaduto al momento del secondo provvedimento.
- In sede di riesame o di ricorso per cassazione la retrodatazione può essere esaminata solo se sussistono congiuntamente le condizioni fissate dalla giurisprudenza (Sez. U n.45246/2012): prova della scadenza del termine e presenza in ordinanza degli elementi che giustificano la retrodatazione.
- Se non si dimostrano quei presupposti, la questione deve essere proposta mediante istanza di revoca ex art.306 c.p.p. al giudice che procede e, in caso di rigetto, può essere impugnata in appello ex art.310 c.p.p.; non è sufficiente limitarsi ad affermare genericamente la concatenazione delle ordinanze.
- In cassazione si valutano in primo luogo vizi di legittimità del provvedimento; questioni di fatto e di efficacia della misura richiedono una precisa deduzione cronologica e probatoria in grado di consentire al giudice di legittimità di verificare l'esistenza dei presupposti senza svolgere indagini di fatto.
- Prassi difensiva consigliata in situazioni analoghe: redigere una ricostruzione cronologica precisa (date di arresto, date di emissione dei provvedimenti, scadenze dei termini), allegare atti e documenti che dimostrino la conoscibilità degli elementi al momento del primo provvedimento, e proporre comunque istanza di revoca al giudice che ha adottato la misura prima di investire la cassazione.
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