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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25645/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello con tre censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver accertato correttamente l'elemento oggettivo del reato, sostenendo che il materiale sottratto fosse rifiuto o res nullius e quindi non configurabile il reato di furto (o, in subordine, assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p.); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze aggravanti (n. 2 - mezzo fraudolento - e n. 7 - beni destinati a pubblica utilità/pubblico servizio), contestando in particolare l'erronea ricostruzione della fraudolenza, la mancata considerazione dell'assenza di querela e la insufficiente prova che i beni fossero funzionalmente destinati al pubblico trasporto; 3) contestazione della recidiva e della dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la prima censura, ritenendola manifestamente infondata: i materiali non potevano essere considerati res nullius né abbandonati, essendo individuabile il titolare/detentore e sussistenti obblighi di smaltimento; la giurisprudenza consente di qualificare come tentativo di furto l'impadronirsi di materiali destinati allo smaltimento su un'area privata o sotto la disponibilità di altri. Sul secondo motivo la Cassazione ha accolto solo in parte: ha confermato la sussistenza della fraudolenza (n. 2) alla luce della condotta del ricorrente che si era presentato con false credenziali (condotta idonea a sorprendere la volontà del detentore), rigettando le obiezioni della difesa circa l'assenza di ulteriori atti fraudolenti o la scarsa diligenza degli addetti. Tuttavia ha ritenuto che la Corte d'appello abbia dato motivazione contraddittoria e incoerente in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 (beni funzionalmente destinati a pubblico servizio/trasporto), poiché ha contemporaneamente qualificato i beni come "rifiuti in attesa di smaltimento" e come beni funzionalmente destinati al pubblico trasporto; tale contraddittorietà influisce anche sul regime di procedibilità del reato e impone l'annullamento parziale. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla contestazione della circostanza aggravante n. 7 e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su quel punto; le altre censure sono respinte e il resto della sentenza resta confermato. Il terzo motivo (recidiva/dosimetria) è assorbito.

Norme richiamate

  • artt. 56, 110, 624, 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen.

    Gli articoli richiamati qualificano il tentativo di furto (art. 56, 110, 624) e le circostanze aggravanti (art. 625). La Corte ha ritenuto integrato il tentativo di furto nonostante si trattasse di materiale destinato a smaltimento, poiché era individuabile il titolare/detentore; ha confermato l'aggravante per "mezzo fraudolento" (n. 2) vista la condotta di presentarsi sotto false vesti, ma ha annullato la qualificazione sotto il n. 7 per incoerenza motivazionale sulla destinazione pubblica dei beni.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    La circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito (art. 62 n. 4) è stata mantenuta dalla Corte d'appello e non è stata contestata dalla Cassazione.

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in subordine per chiedere l'assoluzione nel caso di cosa qualificabile come res nullius; la Corte di Cassazione ha escluso tale applicazione perché i beni non erano res nullius.

  • Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013 (giurisprudenza)

    Richiamata per spiegare che il delitto tentato circostanziato può giustificare l'applicazione delle aggravanti se queste sarebbero state presenti in caso di consumazione; la Corte ha applicato questo principio confermando che le aggravanti possono emergere anche nella fase del tentativo.

  • Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020 (giurisprudenza)

    Richiamata per chiarire la nozione di "res derelicta"/abbandono: perché una cosa sia considerata abbandonata è necessaria la chiara volontà del titolare di disfarsene definitivamente; tale requisito è assente nel caso concreto.

Massime di principio

  • La qualifica di "rifiuto" o la presenza di materiale in attesa di smaltimento non implica automaticamente che la cosa sia res nullius: se è identificabile un titolare o detentore con poteri/doveri, il reato di furto (anche tentato) può sussistere.
  • Per valutare l'abbandono di un bene (res derelicta) è necessario accertare la volontà del proprietario di disfarsene definitivamente; la semplice presenza di materiali in attesa di smaltimento non basta.
  • Il delitto tentato circostanziato può essere aggravato dalle circostanze che si sarebbero manifestate in caso di consumazione: le aggravanti possono pertanto essere valutate anche nella fase del tentativo, purché la relativa prova e motivazione siano coerenti.
  • La "fraudolenza del mezzo" può consistere anche in un comportamento iniziale di inganno (es. presentarsi con false credenziali) se tale condotta è idonea a sorprendere la volontà del detentore e a neutralizzare le difese dei custodi.
  • Se una circostanza aggravante incide sul regime di procedibilità o è funzionalmente rilevante, è necessaria una motivazione coerente e non contraddittoria; lacune o contraddizioni sulla natura dei beni (es. rifiuto vs bene destinato a pubblico servizio) possono comportare l'annullamento parziale e il rinvio.
  • Quando il ricorso ottiene accoglimento limitato (es. su una sola aggravante), le altre censure possono risultare assorbite o respinte: la Cassazione è attenta a separare le questioni decisive da quelle che non incidono sulla decisione complessiva.

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