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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25647/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del GIP che aveva dichiarato il non luogo a procedere ai sensi degli artt. 129 e 459 c.p.p. per insussistenza del fatto rispetto alla richiesta di decreto penale di condanna per i reati di cui agli artt. 610 e 614 c.p. Il motivo di ricorso contestava la errata applicazione della legge processuale: il GIP avrebbe prosciolto non per una delle ipotesi tassative previste dall'art. 129 c.p.p., ma sulla base dell'insufficienza dimostrativa degli atti di querela (mancanza di riscontri investigativi), ossia per un giudizio di carenza probatoria incompatibile con la funzione del giudice investito della richiesta di decreto penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il GIP può pronunciare il proscioglimento soltanto per le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 129 c.p.p. e non perché la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria (cfr. art. 530, comma 2 c.p.p.), valutazioni che richiedono la piena possibilità per le parti di esercitare il diritto alla prova nella sede appropriata. Dalla motivazione impugnata emergeva che il proscioglimento si era basato proprio sull'insufficienza del quadro probatorio senza valutare adeguatamente il contenuto e la reciproca convalida delle querele. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha rimesso gli atti al Tribunale di Venezia per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 129

    Il GIP investito della richiesta di decreto penale può pronunciare proscioglimento solo nelle ipotesi tassativamente previste da quest'articolo; non può prosciogliere per semplice insufficienza probatoria non prevista dall'art.129

  • codice di procedura penale, art. 459

    Norma richiamata in relazione al non luogo a procedere; la sentenza impugnata era stata emessa ai sensi degli artt.129 e 459 c.p.p., ma la Corte ne valuta la corretta applicazione

  • codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Prevede che la sentenza di proscioglimento possa fondarsi anche sull'insufficienza, contraddittorietà o mancanza della prova, ma tale categoria non è richiamata dall'art.129 e pertanto non è applicabile al giudice che decide sulla richiesta di decreto penale

  • codice penale, art. 610

    Delitto contestato nella richiesta di decreto penale (attenzione: la sentenza impugnata riguarda la richiesta per tali fattispecie)

  • codice penale, art. 614

    Delitto contestato nella richiesta di decreto penale (come sopra)

  • giurisprudenza della Cassazione, sez.3, n.36240 del 26/11/2020 (Sciarrabba)

    sez.3, n.36240 del 26/11/2020, Sciarrabba, Rv. 280186

    Precedente che chiarisce che le categorie di insufficienza/contraddittorietà della prova (art. 530, comma 2) non possono giustificare il proscioglimento del GIP investito della richiesta di decreto penale, perché tali valutazioni richiedono la fase in cui le parti possono esercitare compiutamente il diritto alla prova

Massime di principio

  • Il GIP che decide su una richiesta di decreto penale può prosciogliere solo per le ipotesi tassative previste dall'art.129 c.p.p.; la mera insufficienza probatoria non è motivo valido in tale sede
  • Se il proscioglimento si basa su carenza o insufficienza della prova (art. 530, comma 2), la pronuncia è illegittima se resa nella fase del decreto penale, e può essere annullata in cassazione
  • La valutazione del valore probatorio delle querele e della loro reciproca convalida richiede un esame che consenta alle parti di svolgere pienamente la prova: tali accertamenti vanno rimessi alla fase processuale appropriata
  • Il pubblico ministero può impugnare il proscioglimento del GIP per errata applicazione delle norme procedurali; la Suprema Corte può annullare senza rinvio e rimandare gli atti al giudice competente per il seguito
  • In procedure basate su atti di querela, il giudice deve motivare adeguatamente il grado di riscontro o la mancanza di esso, valutando anche la contestualità e sequenzialità delle dichiarazioni delle persone offese prima di escludere il fatto

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